Definizione agevolata dei carichi e estinzione del giudizio di opposizione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5849 del 05.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 3, comma 1, d.l. n. 119/2018 possono beneficiare della definizione agevolata i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti di riscossione entro il 31.12.2007. La cartella esattoriale opposta, se emessa nel 2007, rientra nell’ambito temporale della norma. Il comma 6 del medesimo articolo prevede che il giudizio è estinto ove sia prodotta la documentazione attestante i pagamenti effettuati. Quando tale documentazione è depositata e attesta l’integrale pagamento del debito, il giudizio di opposizione va dichiarato estinto, con compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La vicenda origina dall’opposizione proposta da una cooperativa agricola avverso una cartella di pagamento emessa dall’Inps, avente ad oggetto contributi previdenziali riferiti a operai agricoli assunti a tempo determinato. In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’Appello di Bari aveva respinto l’opposizione della cooperativa.
Avverso tale sentenza la cooperativa ha proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, cui l’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della società di cartolarizzazione dei crediti, ha resistito con controricorso. In vista dell’adunanza, la ricorrente ha depositato istanza per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, avendo pagato l’intero debito avvalendosi della cosiddetta “rottamazione ter”.
La Motivazione della Corte
Il collegio affronta anzitutto il profilo di ammissibilità oggettiva della definizione agevolata. L’art. 3, comma 1, d.l. n. 119/2018 riserva il beneficio ai debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti di riscossione entro il 31.12.2007. Nel caso esaminato la cartella esattoriale opposta è del 2007 e pertanto rientra nell’ambito temporale di applicazione della norma.
Superato questo vaglio, la Corte esamina l’effetto che il perfezionamento della definizione produce sul processo. Il comma 6 dello stesso art. 3 stabilisce che il giudizio è estinto ove sia prodotta in giudizio la documentazione attestante i pagamenti effettuati.
La ricorrente ha depositato tale documentazione, dalla quale emerge che, a fronte di un debito iniziale di €14.586,46 oggetto della cartella, all’esito dei pagamenti il dovuto è pari a zero. La prova documentale richiesta dalla norma risulta dunque integralmente acquisita.
Ne consegue la dichiarazione di estinzione del giudizio. Quanto alle spese di lite, il collegio dispone la compensazione, richiamando il consolidato orientamento di questa Corte sulla rispondenza di tale scelta alla ratio di incentivazione della definizione agevolata, richiamando Cass. n. 10462 del 2022 e Cass. n. 19651 del 2020. La soluzione riflette la funzione deflattiva dell’istituto, che premia il contribuente che si avvalga dello strumento agevolativo.
Nota della Redazione
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