Conferimento TFR al fondo pensione e legittimazione del lavoratore in fallimento (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21319 del 25.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di previdenza complementare, il generico riferimento, contenuto nell’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 252 del 2005, al conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari lascia aperta la possibilità che le parti, nell’esplicazione dell’autonomia negoziale loro riconosciuta dall’ordinamento, pongano in essere non già una delegazione di pagamento (art. 1268 cod. civ.) bensì una cessione di credito futuro (art. 1260 cod. civ.). In caso di fallimento del datore di lavoro, la legittimazione ad insinuarsi al passivo per le quote di TFR maturate e accantonate ma non versate al Fondo di previdenza complementare spetta, di regola, al lavoratore, stante lo scioglimento del rapporto di mandato in cui si estrinseca la delegazione di pagamento al datore di lavoro. Fa eccezione l’ipotesi in cui dall’istruttoria emerga che vi sia stata una cessione del credito in favore del Fondo predetto, cui in quel caso spetta la legittimazione attiva ai sensi dell’art. 93 legge fall.
Il Fatto
Il Tribunale di Siracusa, in composizione collegiale, respingeva l’opposizione proposta da un lavoratore avverso il decreto del giudice delegato che aveva dichiarato esecutivo lo stato passivo del fallimento di una società, nella parte in cui era stata respinta l’istanza di insinuazione del suo credito.
Il giudice delegato aveva escluso il credito per il trattamento di fine rapporto, relativamente alle somme conferite a un fondo di previdenza complementare, trattenute dal datore di lavoro e da questi non versate, ritenendo il lavoratore privo della legittimazione attiva. Il Tribunale aveva confermato tale conclusione, osservando che legittimato a chiedere le quote di TFR maturate e non versate era esclusivamente il Fondo di previdenza, vertendosi in ipotesi di cessione del relativo diritto, e che il lavoratore avrebbe potuto agire in via surrogatoria, possibilità però preclusa dal principio di immutabilità della domanda e dalla natura impugnatoria del giudizio di opposizione allo stato passivo. Da qui il ricorso per cassazione del lavoratore soccombente.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i cinque motivi, tra loro connessi, e li accoglie, richiamando le argomentazioni già esposte in una serie di precedenti di legittimità in fattispecie sovrapponibili a quella in esame.
Il nodo giuridico attiene alla qualificazione del conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari. Il ricorrente sosteneva che la fattispecie integrasse una delegazione di pagamento e che, in difetto di prova del curatore sulla specifica indicazione del modulo negoziale, l’espressione normativa dovesse essere interpretata in tal senso, con conseguente legittimazione del lavoratore.
La Corte osserva che il generico riferimento contenuto nell’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 252 del 2005 al conferimento del TFR maturando lascia aperta la possibilità che le parti, nell’esercizio dell’autonomia negoziale, pongano in essere una cessione di credito futuro anziché una delegazione di pagamento. Da ciò deriva che la qualificazione non può essere presunta, ma va accertata in concreto.
Il principio di diritto enunciato è che, in caso di fallimento del datore di lavoro, la legittimazione ad insinuarsi al passivo per le quote di TFR maturate e accantonate ma non versate al Fondo di previdenza complementare spetta, di regola, al lavoratore, stante lo scioglimento del rapporto di mandato in cui si estrinseca la delegazione di pagamento al datore di lavoro. Solo se dall’istruttoria emerge una cessione del credito in favore del Fondo, la legittimazione attiva spetta a quest’ultimo, ai sensi dell’art. 93 legge fall.
Poiché il decreto impugnato non si è attenuto a tale principio, la Corte lo cassa con rinvio al Tribunale di Siracusa, in diversa composizione, perché proceda all’accertamento della natura negoziale del conferimento e stabilisca se si tratti di cessione o di mera delegazione. Il giudice di rinvio provvede inoltre alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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