Contributi operai agricoli a termine calcolati sulle ore effettivamente lavorate (Cass. civ. Sez. Lav n. 5848 del 05.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
I contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro agricolo sui corrispettivi corrisposti agli operai agricoli a tempo determinato vanno calcolati, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 1, d.l. n. 338/1989, convertito dalla legge n. 389/1989, e dell’art. 40 del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 6.7.2006, esclusivamente sulla base delle ore effettivamente lavorate. L’art. 40 del CCNL legittima per gli operai agricoli a tempo determinato un orario di lavoro svincolato, ed anche inferiore, al normale orario giornaliero e settimanale. La previsione contrattuale è conforme all’art. 16, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 66/2003, che esclude tali operai dal normale orario di lavoro settimanale previsto dall’art. 3. La disciplina comunitaria invocata non è in senso contrario, poiché attiene al rapporto di lavoro e non al distinto rapporto contributivo, né fissa un orario minimo garantito.
Il Fatto
La vicenda origina da avvisi di addebito emessi dall’Inps per differenze contributive e sanzioni civili, relativi a vari operai agricoli a tempo determinato fatti lavorare per orari inferiori all’orario pieno giornaliero sul quale l’Istituto assumeva dovesse essere calcolato il minimale contributivo. Dal mancato adempimento dell’obbligo contributivo seguiva il disconoscimento degli sgravi concessi.
Il giudice di primo grado rigettava le opposizioni proposte dal datore di lavoro. La Corte d’appello confermava, ritenendo che né le norme di legge né il contratto collettivo applicabile consentissero al datore di determinare unilateralmente le ore dovute in misura inferiore al minimale contributivo. Proponeva quindi ricorso per cassazione, con sei motivi, mentre l’Inps resisteva con controricorso, in proprio e quale procuratore speciale della società di cartolarizzazione dei crediti.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente il primo, il terzo e il quarto motivo, per la loro stretta connessione, e li ritiene fondati. Il primo motivo censurava l’applicazione dell’art. 1, comma 1, legge n. 389/1989 e dell’art. 40 CCNL del 6.7.2006, per avere la Corte territoriale rapportato la retribuzione imponibile a un orario normale anziché alle ore effettivamente lavorate. Il terzo motivo richiamava gli artt. 3 e 16, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 66/2003 e la direttiva 2000/34/CE. Il quarto motivo invocava la direttiva 99/70/CE e il d.lgs. n. 368/2001, con la clausola 4 sul divieto di discriminazione dei lavoratori a termine.
La Corte muove dall’orientamento già espresso in Cass. n. 13185/2022 e Cass. n. 14062/2022, cui intende dare continuità. In tali pronunce si è chiarito che i contributi si calcolano sulle ore effettivamente lavorate, salvo che risulti in concreto che, in occasione di interruzioni dovute a forza maggiore, il datore di lavoro abbia disposto la permanenza dell’operaio in azienda a sua disposizione.
Il Collegio sottolinea che l’art. 40 del CCNL legittima per gli operai agricoli a tempo determinato un orario svincolato, anche inferiore al normale orario giornaliero e settimanale, e che tale previsione è conforme all’art. 16, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 66/2003, che esclude la categoria dal normale orario settimanale dell’art. 3.
Quanto alla disciplina comunitaria, la Corte esclude che essa deponga in senso contrario. La direttiva 99/70/CE, in particolare la clausola 4.3, disciplina il rapporto di lavoro e non il regime del distinto rapporto contributivo. Analogamente le direttive 93/104/CE e 2000/34/CE, che peraltro regolano l’orario massimo e non l’orario minimo garantito al prestatore.
Dall’accoglimento del primo, terzo e quarto motivo discende l’assorbimento dei restanti motivi. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Nota della Redazione
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