Accordi di ristrutturazione e prededuzione del credito da finanziamento (Cass. civ. Sez. I n. 26620 del 03.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bis l. fall. appartiene agli istituti del diritto concorsuale, come si desume dalla disciplina che ne prevede forme di controllo e pubblicità e gli effetti protettivi tipici dei procedimenti concorsuali. Ne consegue che, ricorrendo gli altri presupposti, il credito del finanziatore può essere riconosciuto prededucibile ai sensi dell’art. 111, comma 2, l. fall. La prededucibilità ex art. 182 quater l. fall., introdotta dal d.l. n. 78/2010 in mancanza di disciplina transitoria, opera solo per i crediti i cui presupposti si siano perfezionati dopo l’entrata in vigore della modifica, restando fermo il principio tempus regit actum.

Il Fatto

Una banca propose domanda di ammissione al passivo di un fallimento per due ragioni di credito: una somma in prededuzione ex art. 182 quater l. fall., per finanziamenti concessi in funzione di un accordo di ristrutturazione, e una somma in privilegio pignoratizio, per una fideiussione omnibus relativa al saldo passivo di un conto corrente. Il Giudice Delegato ammise la prima pretesa ma in via chirografaria, negando la prededuzione, ed escluse del tutto la seconda. La società subentrata propose opposizione allo stato passivo.

Il Tribunale di Roma rigettò l’opposizione, ritenendo inapplicabile ratione temporis la disciplina dell’art. 182 quater l. fall., escludendo la natura concorsuale dell’accordo di ristrutturazione e reputando non provato il credito da fideiussione, per difetto di formula esecutiva del decreto ingiuntivo e per inidoneità degli estratti conto. La decisione è stata impugnata in Cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto esaminato il primo motivo, con il quale si sosteneva che, in assenza di norma transitoria, andava valorizzata la data del fallimento, dichiarato dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 78/2010. Il motivo è respinto: il decreto legge non reca alcuna disposizione sull’efficacia nel tempo, sicché il regime della prededucibilità ex art. 182 quater l. fall. si applica solo ai crediti i cui presupposti — finanziamento, deposito del piano e omologa dell’accordo — siano maturati dopo l’entrata in vigore della modifica. Poiché nel caso concreto finanziamento e omologa precedevano tale data, la disciplina non è invocabile.

È invece fondato il secondo motivo. Il Tribunale aveva escluso in radice la prededucibilità ex art. 111, comma 2, l. fall., muovendo dal carattere privatistico e non concorsuale dell’accordo di ristrutturazione. La Corte non condivide tale assunto e richiama il proprio orientamento, avviato con la sentenza n. 1182/2018 e confermato dalle pronunce n. 1896/2018, 9087/2018, 12965/2018, 12064/2019, 11985/2020, 42093/2021 e, da ultimo, 57/2025.

Secondo tale indirizzo, la disciplina dell’accordo di ristrutturazione presuppone forme di controllo e pubblicità sulla composizione negoziata e ne prevede gli effetti protettivi tipici dei procedimenti concorsuali, quali i meccanismi di protezione temporanea e l’esonero dalla revocabilità di atti, pagamenti e garanzie posti in essere in sua esecuzione. L’affermata natura concorsuale dell’istituto apre quindi la strada all’applicazione dell’art. 111, comma 2, l. fall., ove ricorrano gli altri presupposti.

Il terzo motivo, relativo al momento di passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, è dichiarato inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.: il decreto acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale solo con il provvedimento di esecutorietà ex art. 647 cod. proc. civ., che costituisce vera attività giurisdizionale di verifica del contraddittorio, non surrogabile dall’attestazione di cancelleria.

Il quarto motivo, che denunciava omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ., è rigettato: il vizio non sussiste quando la pretesa non esaminata risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della decisione, dovendosi ravvisare una statuizione implicita di rigetto. Il decreto è pertanto cassato in accoglimento del secondo motivo, con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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