Definizione agevolata e obbligo di dichiarare l’estinzione (Cass. civ. Sez. V n. 9300 del 08.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di definizione agevolata dei carichi tributari ex art. 6 d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. in l. n. 225 del 2016, il giudice tributario che, a fronte della dichiarazione di avvalersi della definizione e della conseguente rinuncia al ricorso, non motivi le ragioni del rigetto e non valuti la documentazione prodotta omette un accertamento doveroso, con nullità della sentenza per omessa motivazione. Il perfezionamento della definizione impone la dichiarazione di estinzione del giudizio, restando irrilevante la dichiarazione dell’Ufficio che nega di conoscere l’istanza. La Corte di cassazione, accertata la conclusione positiva del procedimento, cassa senza rinvio e decide nel merito ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.
Il Fatto
Il contribuente ha impugnato l’avviso di liquidazione con cui l’amministrazione finanziaria recuperava imposte di registro, ipotecarie e catastali su un atto di acquisto immobiliare per cui erano state applicate le agevolazioni “prima casa”. La Commissione tributaria regionale ha confermato il rigetto di primo grado, escludendo che la sentenza del TAR, che aveva annullato il decreto di trasferimento del ricorrente, integrasse causa di forza maggiore idonea a esimere dall’obbligo di trasferire la residenza entro diciotto mesi. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo la nullità della sentenza per omessa motivazione e la mancata valutazione dell’impossibilità sopravvenuta.
Nel corso del giudizio il contribuente aveva dichiarato di avvalersi della definizione agevolata e aveva depositato atto di rinuncia al ricorso. La Corte, con ordinanza interlocutoria, ha rinviato a nuovo ruolo per consentire all’Agenzia delle entrate di attestare l’esito del procedimento; all’esito del rinvio l’Ufficio ha confermato il perfezionamento della definizione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è ritenuto fondato, con assorbimento del secondo. La Corte ricostruisce il percorso processuale alla luce degli atti, pienamente esaminabili in ragione dell’error in procedendo denunciato. La definizione agevolata trovava titolo nella dichiarazione di avvalersene presentata dal contribuente e nel conseguente atto di rinuncia. A fronte di ciò la Commissione regionale aveva rinviato il giudizio e, all’udienza successiva, aveva deciso nel merito sulla base della sola dichiarazione dell’Ufficio di non conoscere l’istanza.
La Corte rileva che la Commissione regionale ha omesso di indicare le ragioni per cui non ha accolto la richiesta di rinuncia al ricorso e non ha valutato la documentazione attestante la definizione agevolata della pretesa impositiva. Tale omissione ha comportato l’esame nel merito e la mancata pronuncia di estinzione del processo, dichiarazione doverosa al ricorrere dei presupposti previsti dall’art. 6 d.l. n. 193 del 2016.
Nessun rilievo assume, in senso contrario, la dichiarazione dell’Ufficio finanziario di non essere a conoscenza dell’istanza: il dato determinante è l’intervenuto perfezionamento del procedimento, confermato dalla nota depositata dopo l’ordinanza di rinvio. La sentenza impugnata è quindi cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte decide nel merito ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ. e dichiara l’estinzione del giudizio di appello. Compensa le spese dei gradi di merito e condanna la controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
Nota della Redazione
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