CTU non sana la decadenza dalla prova documentale tardiva (Cass. civ. Sez. III n. 9302 del 08.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il consulente tecnico d’ufficio non è soggetto alle preclusioni istruttorie e può acquisire documenti non prodotti dalle parti, ma non quelli diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda o delle eccezioni. L’art. 183, sesto comma, cod. proc. civ. ha natura decadenziale: la documentazione che integra la prova di un fatto principale va prodotta entro i termini ivi previsti. La disposizione della CTU non riapre i confini processuali della produzione documentale di rilievo primario, né sana la decadenza. Diversamente interpretando, la consulenza svuoterebbe di effetto la struttura rituale di cognizione delineata dalla norma.
Il Fatto
Il Tribunale di Verona, con sentenza n. 1608/2019, accoglieva l’opposizione di una società avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da un fornitore di energia elettrica per il pagamento di una fornitura, revocandolo. Proponeva appello la cessionaria del credito; la società opposta resisteva e la cedente restava contumace. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 2370/2021, accoglieva parzialmente il gravame e condannava la società a pagare all’appellante la somma di euro 11.136,29 oltre interessi.
La società propone ricorso per cassazione con tre motivi, illustrati anche con memoria; la cessionaria resiste con controricorso. La questione centrale riguarda l’acquisizione, nel corso delle operazioni peritali, di documenti che il giudice d’appello aveva ritenuto prodotti tardivamente.
La Motivazione della Corte
La ricorrente censura la sentenza d’appello per avere considerato illegittima l’acquisizione, durante la consulenza tecnica d’ufficio, di una fattura, della relativa nota di credito e del bonifico di pagamento, essendo scaduti i termini dell’art. 183, sesto comma, cod. proc. civ. Sostiene che il precedente Cass. 24549/2010 sarebbe favorevole alla sua tesi e che la documentazione sarebbe divenuta necessaria solo per il completamento della situazione contabile affidata al CTU.
La Corte richiama le Sezioni Unite n. 3086/2022, che hanno consacrato l’esito ermeneutico secondo cui il CTU può sì acquisire documenti non allegati, non subendo le preclusioni istruttorie, ma soltanto se non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni. Nel caso concreto i documenti tardivamente prodotti dimostravano l’adempimento mediante pagamento del corrispettivo: si tratta dunque di prova di fatto principale, come tale soggetta alla decadenza.
La Corte rileva che non risulta contestato in sede di merito che i documenti riguardassero il periodo di esecuzione del contratto del luglio 2013, tanto che la loro utilizzazione da parte del CTU aveva condotto il primo giudice ad affermare l’avvenuto pagamento di quel periodo. Non si vede, dunque, perché non siano stati prodotti entro il secondo o al massimo il terzo termine previsto dalla norma. Diversamente interpretando, la disposizione della CTU riaprirebbe i confini processuali di produzione documentale di rilievo primario, con un grave errore interpretativo.
Quanto al secondo motivo, relativo all’eccezione di pagamento, la Corte lo esamina congiuntamente al primo per connessione e lo ritiene infondato, non potendo l’esame contabile estendere l’oggetto della prova oltre i limiti segnati dalle preclusioni. Il terzo motivo, sulle spese, è ictu oculi infondato: la condanna alle spese deriva dalla soccombenza e il giudice d’appello correttamente l’ha pronunciata. Quanto alle spese di CTU, ben avrebbe potuto gravare in toto la soccombente, che non ha ragione di dolersi di esserne stata gravata solo del 50%. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.
Nota della Redazione
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