Definizione agevolata oneri contributivi e sopravvenienza attiva tassabile (Cass. civ. Sez. V n. 4865 del 25.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta riduzione degli oneri contributivi, conseguente alla definizione agevolata ex art. 6, comma 4-bis, d.l. n. 185/2008, convertito nella legge n. 2/2009, determina nel bilancio del contribuente che se ne avvalga una parziale cancellazione di passività relative a precedenti esercizi. A tale cancellazione corrisponde una sopravvenienza attiva, certa e oggettivamente determinabile con l’accesso al beneficio ai sensi dell’art. 109 t.u.i.r., la cui rilevanza fiscale ex art. 88 t.u.i.r. deriva dalla deducibilità degli stessi oneri. La ratio dell’agevolazione contributiva non è frustrata dalla tassazione: questa opera su un diverso piano fiscale e preclude un ulteriore beneficio, consistente nel continuare ad avvalersi degli effetti della deduzione di oneri non pagati e non più dovuti.

Il Fatto

La società contribuente aveva presentato istanza di definizione agevolata degli oneri contributivi verso l’Inps per anni pregressi, ottenendo lo stralcio del 60% del debito con rateazione del residuo 40%, in forza della disciplina estesa ai territori colpiti dal sisma del 31 ottobre 2002.

L’Agenzia delle entrate aveva recuperato a tassazione, quale sopravvenienza attiva ex art. 88 d.P.R. n. 917/1986, l’importo corrispondente al debito contributivo venuto meno, per l’anno d’imposta 2009. La società aveva impugnato l’avviso di accertamento Ires. La Commissione tributaria provinciale di Campobasso aveva accolto il ricorso e la Commissione tributaria regionale del Molise aveva rigettato l’appello dell’Amministrazione. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto un profilo preliminare, rilevando la tempestività dell’impugnazione. La notifica del ricorso, effettuata in data 21 aprile 2020, ha fruito del termine di sospensione di nove mesi ex art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018 e della sospensione disposta dall’art. 83 d.l. n. 18/2020, risultando così effettuata entro il termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ.

Con il primo motivo l’Amministrazione aveva dedotto la nullità della sentenza per violazione degli obblighi motivazionali. Il motivo è infondato. La Corte ricorda che solo l’assenza della motivazione, la sua mera apparenza o la sua intrinseca illogicità integrano un error in procedendo denunciabile ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., secondo il principio delle Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2014. Il vizio rilevante attinge il nucleo fondamentale della decisione, il cd. minimo costituzionale. Nel caso concreto, la motivazione impugnata, pur stringata, dà conto dell’iter logico seguito dal giudice di appello.

Il secondo motivo è invece fondato. L’Amministrazione aveva contestato la violazione degli artt. 88 d.P.R. n. 917/1986 e art. 6, comma 4-bis, d.l. n. 185/2008. La Corte dà continuità al principio già affermato secondo cui la sopravvenuta riduzione al 40% degli oneri contributivi determina una parziale cancellazione di passività di precedenti esercizi, cui corrisponde una sopravvenienza attiva fiscalmente rilevante.

La Corte richiama sul punto Cass. n. 8623 del 16/03/2022, di recente confermato da Cass. n. 14652 del 24/05/2024. La rilevanza fiscale deriva dalla deducibilità degli stessi oneri: il contribuente non può dedurre integralmente componenti negativi poi venuti meno per effetto del parziale abbuono senza che la relativa sopravvenienza sia tassata.

Quanto alla competenza, la sopravvenienza va imputata all’anno in cui è divenuta certa e determinata ex art. 109 t.u.i.r., coincidente con l’accesso al beneficio. La Corte disattende l’argomentazione del controricorrente secondo cui la tassazione frustrerebbe la ratio dell’agevolazione: il beneficio contributivo resta consolidato, mentre la tassazione opera sul diverso piano fiscale. Diversamente si configurerebbe un’agevolazione di fatto senza titolo normativo. La sentenza è quindi cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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