L’intimazione di pagamento motivata per relationem alle cartelle supera il vaglio di legittimità (Cass. civ. Sez. 5 n. 15726 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La censura di travisamento della prova è inammissibile in sede di legittimità, poiché la ricostruzione del fatto probatorio operata dal giudice di merito non è sindacabile in Cassazione e l’eventuale errore di percezione è rimediabile solo con l’impugnazione per revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. La motivazione per relationem dell’intimazione di pagamento è sufficiente quando l’atto contenga un esplicito e chiaro rimando alle cartelle sottostanti, alla data della loro notifica e alla causale della pretesa, con dettaglio del debito in allegato. È denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile, motivazione perplessa), non il mero difetto di sufficienza. In caso di pluralità di rationes decidendi autonome, l’omessa impugnazione di tutte rende inammissibili le censure relative alle singole ragioni.
Il Fatto
Il contribuente impugnava un’intimazione di pagamento emessa dall’agente della riscossione per crediti erariali portati da 20 cartelle di pagamento relative a II.DD., IVA, sanzioni e interessi. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso richiamando una precedente sentenza che aveva annullato un’analoga intimazione relativa alle medesime cartelle. L’Agenzia delle entrate appellava la decisione, sostenendo che la sentenza posta a fondamento della pronuncia non era definitiva in quanto impugnata. Il giudice di secondo grado riformava la sentenza, escludendo la litispendenza tra i giudizi e ritenendo generiche le doglianze sul difetto di notifica e sufficiente la motivazione dell’intimazione. Avverso tale pronuncia il contribuente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato i tre motivi di ricorso, dichiarando inammissibili i primi due e infondato il terzo. Quanto al primo motivo, relativo alla sottoscrizione dell’atto di appello da parte del Capo dell’Ufficio Legale su delega del Direttore Provinciale, la Corte ha ritenuto che la censura impingesse in un accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito, non rivalutabile in sede di legittimità. Il travisamento del contenuto oggettivo della prova ricorre solo in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione al fatto, e trova rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, non nel ricorso per cassazione.
Il secondo motivo, incentrato sulla questione della litispendenza e sulla corrispondenza tra le cartelle sottostanti le diverse intimazioni, è stato dichiarato inammissibile per violazione del principio dell’impugnazione di tutte le rationes decidendi. Il giudice di appello aveva infatti escluso la litispendenza anche perché la sentenza richiamata dal contribuente era stata impugnata e non era definitiva: tale autonoma ragione, non specificamente censurata, era da sola idonea a sorreggere la decisione, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 7931 del 2013.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha ritenuto infondata la doglianza sulla motivazione apparente e sul difetto di motivazione. Richiamando le Sezioni Unite n. 8053 del 2014, ha precisato che, nell’attuale quadro normativo, è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, esclusa ogni rilevanza del difetto di sufficienza. La motivazione dell’intimazione di pagamento, con il rimando per relationem alle cartelle sottostanti, alla data di notifica e alla causale della pretesa, con il dettaglio del debito in allegato, è stata reputata chiara, razionale e rispettosa del minimo costituzionale. Il ricorso è stato pertanto rigettato, senza statuizione sulle spese per la mancata attività difensiva dell’Agenzia e la mancata costituzione dell’agente della riscossione.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.