Definizione agevolata e prova del pagamento nel rito abbreviato contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Valle d’Aosta n. 2 del 06.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa definito con rito abbreviato ai sensi dell’art. 130 c.g.c., la prova dell’avvenuto pagamento della somma offerta dal convenuto può essere fornita anche mediante il deposito della ricevuta del bonifico bancario e della quietanza rilasciata dall’amministrazione creditrice. Il Collegio valuta la congruenza del flusso documentale nel suo complesso, senza richiedere la quietanza a firma del tesoriere dell’ente. Verificato l’integrale versamento nel termine assegnato con il decreto di ammissione, sussistono le condizioni per dichiarare la definizione alternativa del giudizio a norma dell’art. 130, comma 8, c.g.c. Le spese seguono la soccombenza, sussistente in capo al convenuto perché la domanda risarcitoria risulta sostanzialmente accolta, ancorché in misura inferiore alla pretesa introduttiva, in ragione del rito.
Il Fatto
In seguito all’irrogazione da parte del Garante per la protezione dei dati personali di due sanzioni amministrative a carico della Regione Autonoma Valle d’Aosta, la Procura regionale contestava a tre convenuti un danno indiretto complessivo. La fattispecie origina dall’ordinanza n. 397 del 5 ottobre 2017, recante ingiunzione al pagamento di euro 20.000,00, che ha dato luogo al fascicolo istruttorio confluito nel giudizio iscritto al n. 940.
Al solo convenuto odierno la Procura imputava, pro quota, euro 5.000,00, contestando la responsabilità gravemente colposa per la protratta pubblicazione sul sito istituzionale della deliberazione n. 1016 del 2013, adottata dalla Giunta regionale in materia di trasferimento di un dipendente per accertata incompatibilità ambientale. La pubblicazione sarebbe avvenuta oltre il termine di disciplina e senza oscuramento dei dati personali e identificativi dell’interessato. Il convenuto si costituiva contestando la sussistenza della colpa grave e chiedeva, per ragioni di economia processuale e con il previo e concorde parere del Pubblico Ministero, l’accesso al rito abbreviato con offerta di euro 2.500,00 in unica soluzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, constatata la sussistenza delle condizioni poste dall’art. 130 c.g.c., con decreto n. 3/2024 depositato il 2 dicembre 2024 accoglieva l’istanza di definizione agevolata, determinando in euro 2.500,00 la somma complessiva da versare in favore della Regione e fissando in trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione, il termine per il versamento. Il convenuto era inoltre onerato di depositare in Segreteria la documentazione attestante l’avvenuto pagamento.
Con deposito del 27 dicembre 2024 la difesa documentava il versamento effettuato il 23 dicembre 2024 tramite bonifico bancario, depositando copia della ricevuta per euro 2.500,00 in favore della Regione. In data 8 gennaio 2025 veniva altresì depositata copia della quietanza rilasciata il 7 gennaio 2025 dall’Avvocato dirigente della Regione, attestante l’avvenuto versamento della somma in data 23 dicembre 2024.
All’udienza in camera di consiglio del 29 gennaio 2025 il Pubblico Ministero evidenziava che, pur essendo stata depositata la comunicazione dell’avvenuto pagamento firmata dall’Avvocato dirigente della Regione, non era stata prodotta la quietanza a firma del Tesoriere dell’ente, e chiedeva pertanto un rinvio per acquisire detta documentazione. La difesa del convenuto confermava l’avvenuto pagamento e insisteva per la pronuncia di estinzione del giudizio ai sensi dell’articolo 130, comma 8, c.g.c.
Il Collegio, pronunciandosi sull’idoneità della documentazione attestante l’avvenuto pagamento, ritiene che nel caso di specie possano essere sufficienti gli atti depositati — ricevuta del versamento bancario e quietanza della Regione — in quanto il flusso documentale risulta congruente: è stata prodotta la ricevuta del bonifico bancario datato 23 dicembre 2024 e successivamente la quietanza di pagamento datata 7 gennaio 2025, riferita proprio a quel versamento. Sussistono dunque le condizioni per far luogo alla definizione alternativa del giudizio.
Le spese seguono la soccombenza, sussistente in capo al convenuto poiché la domanda risarcitoria risulta sostanzialmente accolta, seppure in misura inferiore alla domanda introduttiva, in ragione del rito, e si liquidano in favore dello Stato nella misura di euro 582,00.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.