Definizione agevolata per singolo atto impositivo senza sanzioni per eredi (Cass. civ. Sez. V n. 25214 del 10.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in Cassazione, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 130/2022, presuppone la valutazione della soccombenza dell’Amministrazione finanziaria con riguardo a ciascun atto impositivo oggetto di impugnazione, e non al giudizio nel suo complesso. L’eventuale trattazione processuale unitaria di più atti non ne determina l’unificazione sostanziale, poiché le controversie restano autonome e distinte, potendo condurre a decisioni differenziate. Ne consegue che, in caso di impugnazione congiunta di più avvisi, la domanda di definizione va proposta separatamente per ognuno. In tema di sanzioni amministrative tributarie, l’art. 8 d.lgs. n. 472/1997 esclude la trasmissione agli eredi dell’obbligazione relativa al pagamento delle sanzioni, con la conseguenza che gli eredi del trasgressore non rispondono delle violazioni commesse dal de cuius.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate impugna in Cassazione la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale della Calabria, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva escluso l’applicabilità delle sanzioni sull’INVIM, confermando nel resto gli avvisi di liquidazione relativi all’INVIM e all’imposta di registro, emessi in relazione all’atto costitutivo di una società.
Nelle more del giudizio di legittimità, la società contribuente presenta due istanze di definizione agevolata delle liti pendenti. L’Ufficio le riconosce solo quella relativa all’INVIM e nega la definizione per l’atto concernente l’imposta di registro, ritenendo assente il requisito della soccombenza dell’Amministrazione nei gradi di merito. Avverso tale diniego le contribuenti propongono ricorso, cui resiste l’Agenzia delle Entrate; la società e le eredi dell’amministratore propongono altresì ricorso incidentale avverso la sentenza di appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via pregiudiziale l’impugnazione del diniego di definizione agevolata. La questione centrale attiene all’individuazione dell’unità di riferimento della procedura: il giudizio o il singolo atto impositivo. Le contribuenti sostengono che il procedimento di impugnazione, essendo unico e relativo ad avvisi connessi sotto il profilo soggettivo e oggettivo, dovesse essere considerato unitariamente.
La Corte respinge tale lettura. L’art. 5 della legge n. 130/2022 riferisce la definizione alle controversie per le quali l’Agenzia risulti soccombente in tutto o in parte, imponendo una verifica riferita ai singoli atti impositivi che ne costituiscono oggetto. Anche in presenza di trattazione processuale unitaria, le controversie restano autonome e distinte, potendosi giungere a decisioni differenziate.
Il dato normativo è confermato dal comma 8 della medesima disposizione, che per ciascuna controversia autonoma, da intendersi come quella relativa a ciascun atto impugnato, richiede la presentazione di una distinta domanda di definizione. È dunque l’atto tributario, e non il giudizio o la sentenza che lo definisce, il riferimento della procedura. Il Collegio richiama in proposito Cass. n. 805/2023. Il motivo è pertanto infondato.
Quanto al ricorso principale dell’Agenzia, relativo alle sanzioni INVIM, la Corte rileva che le contribuenti hanno documentato il pagamento dell’importo dovuto e la notificazione dell’istanza di definizione, senza che l’Ufficio abbia opposto alcun diniego. Perfezionatasi la definizione, il procedimento è dichiarato estinto in parte qua per cessazione della materia del contendere, con spese a carico di chi le ha anticipate.
Passando al ricorso incidentale, il Collegio esamina i motivi riferiti all’avviso concernente l’imposta di registro. Le censure sulla motivazione dell’atto per relationem sono respinte: il rinvio agli atti richiamati, ancorché non allegati, è legittimo quando essi siano conosciuti o conoscibili dal contribuente, operando un bilanciamento tra economia dell’azione amministrativa e diritto di difesa (tra le altre, Cass. n. 593/2021). Infondate sono le doglianze sull’omesso esame dei valori e sull’omessa indicazione delle aliquote, che sollecitano una rivalutazione del merito.
È invece fondato il motivo relativo alle sanzioni. In applicazione dell’art. 8 d.lgs. n. 472/1997, l’obbligazione sanzionatoria non si trasmette agli eredi del trasgressore. La sentenza impugnata, che aveva escluso le sanzioni solo con riguardo all’INVIM, omette di applicare tale principio alla posizione delle eredi per l’imposta di registro. Segue l’accoglimento di tale motivo, la cassazione sul punto e il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Nota della Redazione
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