Rimessione in termini esclusa per errore di diritto sulla legge processuale (Cass. civ. Sez. V n. 32304 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rimessione in termini di cui all’art. 153, secondo comma, cod. proc. civ. presuppone la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, ossia da un impedimento di carattere assoluto, estraneo alla sua volontà e ad essa non riferibile. Non integra tale causa l’errore di diritto nell’interpretazione della legge processuale, pur se determinato da difficoltà interpretative di norme nuove o di complessa decifrazione, perché esso resta imputabile a scelte difensive rivelatesi sbagliate. L’accertamento dell’assolutezza dell’impedimento compete al giudice di merito ed è incensurabile in cassazione, salvo i limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. Non è deducibile la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. quando il giudice abbia svolto sul punto specifica motivazione, ricomprendendo la questione tra quelle decise.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di accertamento per maggiore imposta sui redditi, addizionali, contributo di solidarietà e sanzioni, per un importo complessivo di oltre 779.000 euro. L’atto era intestato a una contribuente e, in una sola pagina, richiamava il ricorrente quale obbligato solidale. L’avviso gli veniva notificato il 23 novembre 2017; egli lo impugnava solo l’8 ottobre 2018.
La Commissione tributaria provinciale dichiarava il ricorso inammissibile per tardività, in violazione dell’art. 21 del d.lgs. n. 546/1992. L’appello del contribuente era rigettato dalla Commissione tributaria regionale. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, dolendosi della mancata applicazione della rimessione in termini.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente lamentava la violazione degli artt. 112 e 153 cod. proc. civ. e dell’art. 24 Cost., sostenendo che la tardività dell’impugnazione fosse scusabile perché l’avviso era intestato ad altro soggetto e solo in una pagina lo indicava come coobbligato. La Corte ritiene il motivo infondato.
Anzitutto non sussiste alcun vizio di motivazione: i giudici d’appello, dopo aver rilevato l’errore del primo giudice nel non ritenere applicabile la rimessione in termini, hanno escluso in concreto la ricorrenza delle condizioni dell’art. 153 cod. proc. civ., svolgendo sul punto uno specifico ragionamento. L’interpretazione del contenuto della domanda è attività riservata al giudice di merito, sicché non è deducibile la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. quando il giudice abbia motivato, dimostrando che la questione era stata ricompresa tra quelle decise (Sez. III n. 27181/2023). Nel caso, la questione era stata oggetto sia del primo grado sia dell’appello, con ampia possibilità di contraddittorio.
Quanto all’art. 153, secondo comma, cod. proc. civ., la norma richiede la dimostrazione di essere incorsi in decadenze per causa non imputabile. La giurisprudenza esige un impedimento assoluto, il cui accertamento compete al giudice del merito ed è incensurabile, salvo i limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (Sezioni Unite n. 6431 del 11.03.2025). La causa non imputabile deve derivare da un fattore estraneo alla volontà della parte (Cass. n. 19836/2011) e l’errore di diritto nell’interpretazione della legge processuale non è invocabile, perché imputabile a scelte difensive sbagliate (Sezioni Unite n. 4135/2019).
Nel caso concreto rilevano dati dirimenti: l’avviso era stato notificato al ricorrente il 23 novembre 2017 e impugnato solo l’8 ottobre 2018; egli era indicato quale obbligato solidale e l’atto riportava i termini per impugnare e l’autorità da adire; aveva inoltre partecipato al contraddittorio, avendo piena contezza del procedimento e del proprio ruolo. L’art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992 sancisce la perentorietà del termine di sessanta giorni. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e alle somme ex art. 96 cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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