Destituzione ex art. 45 r.d. 148/1931 e giusta causa: elenco esemplificativo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23318 del 15.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
La destituzione dal servizio prevista dall’art. 45, all. A), r.d. n. 148/1931, in quanto sanzione espulsiva senza preavviso, integra una forma di licenziamento per giusta causa e non un istituto autonomo. L’elencazione delle ipotesi sanzionabili contenuta nella norma ha valore meramente esemplificativo: non esclude, quindi, la sussistenza della giusta causa un grave inadempimento o un comportamento contrario alle norme della comune etica e del comune vivere civile idoneo a far venir meno il rapporto fiduciario. La gravità dell’illecito va rapportata alla qualità e all’importanza delle mansioni svolte, risultando più negativa la valutazione per il lavoratore collocato in posizione funzionale elevata. In presenza di c.d. doppia conforme, è inammissibile la censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ.; il travisamento del contenuto oggettivo della prova deve essere fatto valere nei limiti indicati dalle Sezioni Unite n. 5792 del 2024.

Il Fatto

La lavoratrice, dipendente di una società di trasporto pubblico in posizione apicale di responsabile, impugnava il provvedimento di destituzione intimatole nel 2018. La fase sommaria del procedimento ex legge n. 92/2012 e la successiva opposizione si concludevano con il rigetto delle sue doglianze. La Corte d’appello confermava la decisione di primo grado, respingendo il reclamo.

La lavoratrice proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, deducendo la nullità del procedimento disciplinare per assenza della relazione prescritta dall’art. 53, all. A), r.d. n. 148/1931, l’omesso esame di fatti decisivi, la non riconducibilità degli addebiti alla casistica dell’art. 45 e la carenza di motivazione della sentenza di primo grado. La datrice di lavoro resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i primi tre motivi, tutti riferiti alla relazione di servizio prevista dall’art. 53, comma terzo, all. A), r.d. n. 148/1931. Quanto al primo, la Corte di merito non aveva affatto ritenuto che, in mancanza di querela di falso, fosse preclusa ogni contestazione sulla genuinità del documento: aveva piuttosto accertato la genuinità della copia prodotta, desumendo l’esistenza dell’originale da altre fonti di prova documentale.

Il secondo motivo, riferito al solo vizio di cui all’art. 360, n. 5), cod. proc. civ., è inammissibile per la preclusione derivante dalla c.d. doppia conforme. La Corte ricorda che tale ipotesi ricorre anche quando le due statuizioni si fondino sul medesimo iter logico-argomentativo, non ostandovi che il giudice d’appello abbia aggiunto argomenti ulteriori. Il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e dimostrarne la diversità. La Corte osserva, inoltre, che il secondo motivo riproduce in realtà lo schema dell’errore di fatto revocatorio di cui all’art. 395, n. 4), cod. proc. civ., secondo la precisazione delle Sezioni Unite n. 5792 del 2024.

Il terzo motivo attinge una parte di motivazione svolta ad abundantiam, con la quale la Corte territoriale aveva dato solo per “eventuale” l’assenza della relazione: si tratta di argomentazione che rende di per sé inammissibile la censura.

Il quarto motivo è infondato. La Corte ribadisce che la destituzione ex art. 45 costituisce forma di licenziamento per giusta causa, con elencazione meramente esemplificativa delle ipotesi. La Corte distrettuale aveva acclarato condotte di natura prevalentemente dolosa: l’omessa contabilizzazione, l’incarico a una sottoposta di registrare nascostamente i pagamenti in ritardo, la culpa in vigilando. Irrilevante la mancata tipizzazione, dovendosi rapportare la gravità dell’illecito alla posizione apicale della lavoratrice.

Il quinto motivo è inammissibile, avendo la Corte di merito accertato che la sentenza di primo grado affrontava i motivi nuovi della fase a cognizione piena. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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