Decadenza del permesso di costruire e proroghe: reiezione cautelare per assenza di periculum e invito a soluzione transattiva (TAR Puglia n. 97 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di sospensione cautelare avverso il provvedimento di decadenza di un permesso di costruire ai sensi dell’art. 15 del d.P.R. n. 380/2001 non può essere accolta in assenza di un periculum in mora concreto e documentato, posto che la misura non incide sulle opere già realizzate. Le opere ancora da eseguire non beneficiano automaticamente della tutela cautelare se la parte non allegra elementi di pericolo concreto né produce documentazione inerente allo stato di avanzamento dei lavori. La questione relativa alla durata delle proroghe dei titoli edilizi, oggetto di ripetute modifiche temporali, presenta obiettive questioni interpretative che richiedono approfondimento in sede di merito, non potendo trovare soluzione in via sommaria.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il provvedimento del Comune di Bari del 15.12.2025, recante la declaratoria di decadenza del permesso di costruire per mancato ultimazione dei lavori nel termine di legge. La società allegava di aver comunicato l’inizio dei lavori nel 2020 e di aver subito rallentamenti a causa della normativa pandemica, della carenza di materiali e della pendenza di un distinto contenzioso giurisdizionale. Deduceva inoltre la violazione delle normative in tema di proroga dei titoli edilizi, la mancata applicazione dell’ulteriore estensione temporale introdotta dalle norme sopravvenute e della proroga automatica legata all’emergenza sanitaria, nonché il difetto di istruttoria e la violazione delle garanzie partecipative per l’assenza di un preventivo accertamento tecnico in loco e l’omessa comunicazione di avvio del procedimento. Il Comune si costituiva riaffermando la natura vincolata della pronuncia di decadenza.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia, Sezione Terza, ha preliminarmente rilevato che la domanda cautelare non è suscettibile di positivo accoglimento in fase sommaria, alla luce del quadro normativo di riferimento in tema di proroghe dei titoli edilizi. Il Collegio ha osservato che tale quadro, oggetto di ripetute modifiche temporali, pone oggettive questioni interpretative in merito alla durata dell’estensione invocata dalla parte ricorrente, questioni che dovranno essere valutate approfonditamente in sede di merito.
Il Tribunale ha quindi escluso il periculum in mora, considerando in modo “tranciante” che le opere già realizzate non vengono intaccate dal provvedimento di decadenza, mentre per quelle ancora da eseguirsi la parte non ha indicato elementi di pericolo concreto né ha prodotto documenti inerenti allo stato di avanzamento dei lavori. Tale carenza impedisce ogni bilanciamento delle contrapposte esigenze.
Il Collegio ha tuttavia precisato che la questione potrebbe essere risolta in via amministrativa nelle more della definizione del giudizio di merito mediante la proposizione di una nuova domanda edilizia per le opere rimaste inattuate. Tale richiesta, ha specificato il TAR, sarà valutata dal Comune in base al principio di buona fede ex art. 2, comma 2-bis, L. 241/1990 e alla luce dell’ordinanza stessa, al fine di raggiungere una auspicabile soluzione transattiva, anche in ordine alle ulteriori ed eventuali somme da versarsi dal privato.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha respinto la domanda cautelare e ha compensato le spese di lite, in considerazione della natura della controversia e del contenuto delle rispettive difese.
Nota della Redazione
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