Suddivisione artificiale degli allevamenti e obbligo di AIA (Cons. Stato n. 5763 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’autorizzazione integrata ambientale è necessaria, ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.lgs. n. 152/2006 e dell’allegato VIII, paragrafo 6.6, lett. b), quando gli allevamenti intensivi di suini da produzione superano i 2000 posti. Ai fini del calcolo della soglia l’Amministrazione non si arresta al dato formale dell’assetto proprietario e dell’autonomia delle singole stalle, ma valuta se allevamenti formalmente distinti, gestiti da un unico centro decisionale e funzionalmente collegati, costituiscano un’unità funzionale unitaria. Il potere esercitato in materia è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza o illogicità. La disciplina della chiusura dell’installazione per esercizio in assenza di autorizzazione risponde a un criterio di gravità dell’infrazione e non contrasta con gli artt. 3, 24, 41 e 97 Cost.
Il Fatto
La società appellante gestisce due allevamenti intensivi di suini da ingrasso, riconducibili a due distinti codici stalla, ubicati nel territorio di un medesimo Comune. Uno dei due allevamenti è entrato nella sua disponibilità solo nel 2022, in forza di un affitto di azienda dalla proprietaria.
A seguito di un sopralluogo, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ha trasmesso alla Regione un rapporto informativo, rilevando che le stalle sono connesse sul piano fondiario, gestite dal medesimo soggetto e caratterizzate da un’organizzazione comune. La Regione ha quindi ritenuto superata la soglia dei 2000 capi e ha disposto la chiusura dell’attività, esercitata in assenza di AIA. Il TAR ha respinto il ricorso della società, che ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo, richiamando l’art. 6, comma 13, d.lgs. n. 152/2006 e l’allegato VIII, paragrafo 6.6, lett. b), che subordina all’AIA l’allevamento intensivo di suini con più di 2000 posti. Richiama altresì le Linee guida regionali, secondo cui il collegamento funzionale tra impianti impone la sommatoria dei capi, anche quando i singoli allevamenti restino sotto soglia.
Da qui la valorizzazione di una nozione sostanziale di azienda: rilevano l’unico centro decisionale e la connessione funzionale, non la formale distinzione dei soggetti. Il Collegio conforta tale lettura con il richiamo al dodicesimo considerando della Direttiva 2024/1785, volto a evitare la suddivisione artificiale delle aziende, utilizzabile in via interpretativa pur in assenza di recepimento.
Nel caso concreto, l’accertamento della Regione e dell’ARPA è ritenuto solido: la contiguità fondiaria, la proprietà e la gestione unitarie, la presenza di un’unica cella frigorifera per lo smaltimento delle carcasse, l’uso promiscuo di numerose particelle catastali per lo spargimento dei reflui, le dichiarazioni degli autisti e la viabilità interna. Il Collegio precisa che nel processo amministrativo tali elementi sono liberamente valutabili, con esclusione del richiamo all’art. 195, comma 4, cod. proc. pen.
Le doglianze sull’omessa comunicazione di avvio del procedimento sono respinte, essendo la società stata costantemente coinvolta nell’istruttoria. È respinta anche la censura sulla mancata verificazione, rilevando che lo stato dei luoghi è stato modificato dopo gli accertamenti. Il Collegio esclude il prospettato contrasto dell’art. 29-decies, comma 9, lett. d) con gli artt. 3, 24, 41 e 97 Cost., poiché la chiusura è prevista solo per le violazioni più gravi. L’appello è respinto, con spese compensate.
Nota della Redazione
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