Delega di firma dell’avviso di accertamento e specificità dei motivi di appello (Cass. civ. Sez. V n. 9847 del 15.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento, conferita dal dirigente ex art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, è una delega di firma e non di funzioni: realizza un mero decentramento burocratico privo di rilevanza esterna, con l’atto firmato dal delegato imputabile all’organo delegante. La sua attuazione avviene anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l’individuazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato. In tema di contenzioso tributario, la riproposizione in appello delle ragioni poste a fondamento dell’originaria impugnazione del provvedimento impositivo, in contrapposizione alle argomentazioni del giudice di primo grado, assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dall’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e dall’atto di gravame, interpretato nel suo complesso, siano ricavabili in modo inequivoco, seppur per implicito, i motivi di censura.
Il Fatto
Al contribuente, in relazione all’anno 2011, fu notificato un avviso di rettifica e liquidazione delle imposte sui redditi e dell’Iva. L’ufficio assumeva che il contribuente avesse percepito compensi per prestazioni professionali nella definizione di pratiche civili di risarcimento danni senza emettere le relative fatture. La documentazione bancaria e i questionari inviati alle compagnie assicuratrici non sarebbero stati allegati all’atto impositivo.
Il contribuente impugnò l’avviso. La C.T.P. di Latina accolse in parte il ricorso, escludendo l’Irap, e rigettò nel resto. La C.T.R. del Lazio confermò la decisione di primo grado. Avverso la sentenza d’appello il contribuente propose ricorso per cassazione affidato a tre motivi; l’Agenzia delle Entrate rimase intimata.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il contribuente contestava il riconoscimento, da parte della C.T.R., di una valida delega di firma al funzionario che aveva concretamente sottoscritto l’avviso di accertamento, dolendosi che essa non fosse nominativa. La Corte ha ritenuto il motivo infondato, richiamando il principio secondo cui la delega prevista dall’art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 è delega di firma e non di funzioni.
La Corte ha precisato che si tratta di un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, con l’atto firmato dal delegato imputabile all’organo delegante. Ne deriva l’inapplicabilità della disciplina sulla delega di funzioni di cui all’art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 e la sufficienza degli ordini di servizio, senza indicazione nominativa, purché sia individuata la qualifica dell’impiegato delegato. Il Collegio ha richiamato in proposito Cass., Sez. T, Ordinanza n. 21839 del 02.08.2024.
Con il secondo motivo il contribuente censurava la dichiarazione di inammissibilità, per assenza di specifici motivi, del motivo d’appello relativo al difetto di motivazione dell’avviso di accertamento. La C.T.R. aveva ritenuto che il motivo avrebbe dovuto attaccare specificamente parti della sentenza di primo grado e non direttamente l’atto impositivo.
La Corte ha accolto il motivo, richiamando l’orientamento consolidato secondo cui la riproposizione in appello delle ragioni dell’originaria impugnazione assolve l’onere di cui all’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e i motivi di censura siano inequivocamente ricavabili dall’atto di gravame, seppur per implicito. Il Collegio ha citato Cass., Sez. T, Sentenza n. 1030 del 10.01.2024, Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 6302 del 25.02.2022 e Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 30525 del 23.11.2018.
Avendo il contribuente riproposto in appello lo stesso vizio di motivazione fatto valere in primo grado, la questione devoluta alla C.T.R. era chiara e specifica e il giudice d’appello avrebbe dovuto pronunciarsi nel merito della censura. Il terzo motivo, relativo all’inutilizzabilità dei questionari prodotti dall’Agenzia, è stato dichiarato assorbito dall’accoglimento del secondo, con rinvio al giudice di secondo grado perché distingua l’obbligo di allegare atti all’avviso dall’obbligo di motivarne congruentemente il fondamento. La sentenza è stata cassata in relazione al secondo motivo, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sezione distaccata di Latina, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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