Delega di firma dell’avviso di accertamento: è valida senza nome del delegato (Cass. civ. Sez. V n. 21347 del 30.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento conferita dal dirigente ai sensi dell’art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 è delega di firma e non delega di funzioni. Ne consegue che il relativo provvedimento non richiede l’indicazione del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega, potendo avvenire mediante ordini di servizio che individuino l’impiegato legittimato alla firma attraverso l’indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire ex post la verifica del potere in capo a chi ha materialmente sottoscritto l’atto. Alla delega di firma non è applicabile la disciplina della delega di funzioni di cui all’art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001: non è pertanto richiesta né la temporaneità né una specifica motivazione.

Il Fatto

Il contribuente impugnava un avviso di accertamento per Irpef e sanzioni, contestando la validità dell’atto sotto il profilo della sottoscrizione. La Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione di Latina, respingeva l’appello del contribuente e confermava la sentenza di primo grado, ritenendo valido l’avviso.

Avverso tale decisione il contribuente proponeva ricorso per cassazione con due motivi. La questione centrale riguardava la legittimità della delega di firma contenuta in un ordine di servizio privo dell’indicazione nominativa del funzionario delegato. L’Agenzia delle Entrate non si costituiva con controricorso.

La Motivazione della Corte

I due motivi — violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., e omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. — sono stati valutati congiuntamente perché logicamente connessi: entrambi investono la validità o invalidità della delega conferita al dipendente che ha sottoscritto l’accertamento.

La Corte ha rilevato che è incontestato tra le parti che la delega di firma all’origine dell’atto impugnato consiste in un ordine di servizio che, in assenza di indicazioni nominative, individua il funzionario legittimato in ragione del grado e dell’importo degli accertamenti da sottoscrivere.

Il Collegio ha dichiarato di voler dare continuità all’orientamento consolidato secondo cui la delega ex art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 è delega di firma e non di funzioni. Da ciò deriva che il provvedimento di delega non richiede l’indicazione del nominativo del delegato né della durata, e può essere attuato mediante ordini di servizio che individuino l’impiegato per qualifica. La qualifica consente la verifica ex post della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega.

La Corte ha richiamato il principio per cui la delega realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l’atto imputabile all’organo delegante. Il delegato non esercita alcun potere o competenza riservata al delegante, trovando titolo il suo agire nei poteri di ordine, direzione, coordinamento e controllo del dirigente preposto all’ufficio. Trattandosi di delega per la sottoscrizione, non trova applicazione la disciplina della delega di funzioni di cui all’art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001.

La sentenza impugnata è stata pertanto ritenuta esente da censure per aver fatto puntuale applicazione di tali principi. Il ricorso è stato rigettato. Nulla sulle spese, non essendosi costituita con controricorso l’Agenzia delle Entrate e non essendosi celebrata udienza di discussione. La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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