Rinuncia alla domanda tempestiva non supera il giudicato endofallimentare (Cass. civ. Sez. I n. 21348 del 30.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia alla domanda tempestiva di insinuazione al passivo non consente la riproposizione del medesimo credito con domanda tardiva, quando sullo stesso credito si sia formato il giudicato endofallimentare. Il decreto di esecutività dello stato passivo, ove non opposto né impugnato, preclude nell’ambito del procedimento fallimentare ogni questione relativa all’esistenza del credito, alla sua entità, all’efficacia del titolo e all’esistenza di cause di prelazione. La parte può rinunciare agli effetti del giudicato, ma non disporre dell’oggetto del processo, definito dal giudicato medesimo, che colpisce tutto ciò che vi rientri. La domanda tempestiva e quella tardiva costituiscono fasi del medesimo accertamento, il cui perimetro è individuato dalla domanda originaria ex art. 94 l.fall.

Il Fatto

Una professionista aveva ottenuto, con domanda tempestiva, l’ammissione al passivo di una società fallita per il proprio credito di compenso, con privilegio ex art. 2751-bis n. 2 cod. civ., per prestazioni rese in vista di un concordato preventivo non andato a buon fine. Con successiva comunicazione la ricorrente rinunciava alla domanda e all’ammissione, per poi presentare domanda tardiva per lo stesso credito, con richiesta di collocazione in prededuzione ex art. 111, comma 2, l.fall.

Il Giudice delegato dichiarava esecutivo lo stato passivo delle domande tempestive senza recepire la rinuncia, e il provvedimento non era opposto né impugnato. In sede di esame delle domande tardive, la domanda era rigettata; il tribunale rigettava l’opposizione allo stato passivo. La ricorrente proponeva ricorso per cassazione in tre motivi.

La Motivazione della Corte

I tre motivi, esaminati congiuntamente, non trovano accoglimento, pur dovendosi correggere la motivazione del tribunale ai sensi dell’art. 384, ult. comma, cod. proc. civ. L’ostacolo all’accoglimento della domanda tardiva non risiede, come ritenuto dal tribunale, nel difetto di novità per petitum e causa petendi rispetto alla domanda tempestiva — pacificamente rinunciata prima del deposito del decreto di esecutività — bensì negli effetti del giudicato endofallimentare formatosi sulla stessa domanda tempestiva.

La Corte prende le distanze dal precedente orientamento, invocato dalla ricorrente, secondo cui la rinuncia all’insinuazione, in quanto atto di natura procedimentale e inidoneo a incidere sul diritto di credito, consentirebbe sempre la riproposizione della domanda rinunciata, alla stregua del principio generale desumibile dall’art. 310 cod. proc. civ. (Cass. 814/2016). Tale principio non è coerente con la fisionomia del procedimento di accertamento del passivo (Cass. 4632/2023): la situazione sostanziale rilevante è il diritto al concorso, cioè il credito nella sua attitudine concorsuale, individuato nella sua proiezione temporale e destinato a realizzarsi all’interno della procedura (Cass. 11808/2022).

Nell’ambito del procedimento di accertamento del passivo è pertanto inammissibile la proposizione di una nuova domanda, anche tardiva, di insinuazione, pur se preceduta dalla rinuncia alla domanda tempestiva, ove formulata dopo la formazione del giudicato endofallimentare sullo stesso credito (Cass. 4632/2023). Il giudicato è intangibile e non può essere disconosciuto da una parte al fine di ottenere una seconda decisione dallo stesso giudice (Cass. 2179/1952).

Le ammissioni tempestiva e tardiva sono fasi del medesimo accertamento giurisdizionale, il cui perimetro è individuato dalla domanda originaria che, ex art. 94 l.fall., produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso del fallimento. Il decreto di esecutività ex art. 96 l.fall., se non impugnato, preclude ogni questione sul credito e sulle cause di prelazione, dando vita al giudicato endofallimentare (Cass. 3830/2001, 19940/2006), che opera anche quanto alla prelazione o alla prededuzione deducibile e non dedotta in via tempestiva (Cass. 25640/2017, 23723/2019, 4632/2023, 17477/2024).

Tale giudicato non può essere neutralizzato dalla successiva rinuncia alla domanda tempestiva: la parte può disporre della situazione sostanziale, ma non dell’oggetto del processo, definito dal giudicato (Cass. 33021/2022). È invece ammissibile il ritiro della domanda tempestiva prima della definitiva pronuncia del giudice delegato, anche ai fini della richiesta tardiva di prelazione o prededuzione originariamente non richiesta (Cass. 4632/2023; Cass. 15702/2011, 19930/2017). Nel caso in esame il decreto di esecutività, recante l’ammissione del credito in via privilegiata nonostante la rinuncia, non è stato opposto né impugnato, con conseguente formazione del giudicato endofallimentare, ostativo all’ammissibilità della domanda tardiva. Al rigetto segue la condanna alle spese e il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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