Demolizione di muro comune e litisconsorzio necessario del comproprietario (Cass. civ. Sez. II n. 8401 del 28.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di tutela possessoria, qualora la reintegrazione o la manutenzione del possesso richieda, per il ripristino dello stato dei luoghi, la demolizione di un’opera in proprietà o possesso di più persone, il comproprietario o compossessore non autore dello spoglio è litisconsorte necessario. La regola opera anche quando colui che agisce a tutela del possesso ignori la situazione di comproprietà o compossesso, perché in tal caso il terzo è comunque destinatario del provvedimento di tutela ripristinatoria. Il comproprietario può pertanto impugnare con opposizione di terzo la sentenza resa inter alios che abbia ordinato la demolizione della cosa, senza necessità di specificare il pregiudizio, che è in re ipsa. Non è invocabile il diverso principio che esclude il litisconsorzio quando l’azione nunciatoria non abbia ad oggetto la demolizione dell’opera, ma il solo risarcimento del danno in forma specifica.
Il Fatto
Un procedimento ex art. 1172 c.c. era stato intentato da due coniugi contro il comproprietario di un fondo, sul quale era stato realizzato uno sbancamento che aveva reso pericolante il muro di confine. La decisione di primo grado aveva disposto la demolizione del muro, il consolidamento del terreno e la costruzione di un nuovo muro con infissione di pali in cemento, secondo le indicazioni del consulente tecnico.
L’altra comproprietaria del medesimo fondo, rimasta estranea al giudizio, aveva proposto opposizione di terzo ex art. 404, primo comma, c.p.c. avverso la sentenza confermativa. La Corte d’Appello aveva respinto l’opposizione, negando la sua qualità di litisconsorte necessaria, sul rilievo che gli interventi erano complessivamente di carattere ripristinatorio. Da qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica riguarda l’individuazione dei destinatari necessari del giudizio possessorio quando il ripristino dello stato dei luoghi imponga la demolizione di un’opera comune. La ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 102 e 404 c.p.c. e dell’art. 1172 c.c., per avere la Corte territoriale escluso la sua partecipazione al giudizio malgrado il muro fosse in comproprietà.
Il Collegio rileva che dalla stessa sentenza impugnata emerge come fosse stata disposta la demolizione del muro di confine pericolante tra le due proprietà, la stabilizzazione del terreno e la costruzione di un nuovo muro retto da pali di cemento. Non è in discussione che il muro di confine fosse in proprietà anche della ricorrente. La Corte d’Appello ha ritenuto che, essendo gli interventi di carattere ripristinatorio, la sentenza potesse essere pronunciata nei confronti del solo conproprietario autore materiale dei lavori.
Tale argomentazione si pone in contrasto con il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 1238 del 2015: il comproprietario o compossessore non autore dello spoglio è litisconsorte necessario non solo quando abbia aderito alla condotta dell’autore dello spoglio o abbia rifiutato di adoperarsi per eliminare gli effetti dell’illecito, o ancora abbia dichiarato la disponibilità al ripristino, ma anche nell’ipotesi in cui colui che agisce a tutela del possesso ignori la situazione di compossesso o comproprietà.
La Corte richiama inoltre la successiva Cass. Sez. 2 n. 35457 del 02.12.2022, secondo cui il comproprietario può impugnare con opposizione di terzo la sentenza resa inter alios che abbia ordinato la demolizione della cosa, anche senza specificare il pregiudizio ex art. 404, comma 1, c.p.c., perché esso e il correlativo interesse ad impugnare sono in re ipsa, discendendo dalla natura del decisum, implicante la distruzione della cosa oggetto del diritto sostanziale.
Il richiamo operato dalla Corte d’Appello alla sentenza n. 6480 del 2010 è giudicato inappropriato: quella pronuncia riguardava un caso in cui l’azione nunciatoria non aveva ad oggetto la richiesta di demolizione di un’opera. Il primo motivo è pertanto accolto, con assorbimento del secondo, e la sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, che si atterrà ai principi enunciati.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.