Vizi formali esecutivi del Giudice di pace ricorribili solo per cassazione (Cass. civ. Sez. III n. 33935 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le questioni che involgono la regolarità formale degli atti del processo esecutivo appartengono alla competenza del giudice dell’esecuzione, che le decide con sentenza non impugnabile con i mezzi ordinari ai sensi dell’art. 618 cod. proc. civ. Qualora tali questioni siano decise dal Giudice di pace, la relativa sentenza non è appellabile: avverso di essa può essere proposto direttamente il ricorso per cassazione. Ne consegue che l’appello proposto contro la sentenza del Giudice di pace che abbia statuito su vizi formali della procedura esecutiva è inammissibile, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza di appello nella parte in cui abbia deciso su tali questioni. Resta fermo il regolamento delle spese secondo il criterio della soccombenza, non incidendo sul suo esito il diverso rilievo che il Tribunale avrebbe dovuto dare all’opposizione.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione notificava a mezzo p.e.c. un’intimazione di pagamento, a seguito di cartella emessa per presunte violazioni del Codice della Strada. Il destinatario proponeva opposizione davanti al Giudice di pace, eccependo vizi delle modalità di riscossione e della regolarità formale dei titoli. Il Giudice di pace rigettava l’opposizione, ritenendo infondate le eccezioni sul formato del file allegato alla p.e.c. e sull’assenza del titolo esecutivo, non avendo l’opponente provato i vizi lamentati.

Il soccombente proponeva appello al Tribunale, che lo rigettava integralmente, condannandolo alle spese del secondo grado. Avverso tale sentenza il contribuente ricorreva per cassazione con sei motivi, articolati su asseriti vizi di notificazione, inversione dell’onere della prova, mancata produzione dell’intimazione, violazione del ne bis in idem, omessa pronuncia e carenza di poteri del firmatario dell’atto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i primi tre motivi, perché tutti investono la ritualità della procedura esecutiva, ossia vizi formali. Su questo terreno la sentenza impugnata va cassata senza rinvio: avverso le statuizioni rese dal Giudice di pace in materia di vizi formali non poteva proporsi appello, trattandosi di questioni da far valere con opposizione agli atti esecutivi, con ricorso diretto per cassazione.

La Corte richiama il proprio orientamento, secondo cui le questioni sulla regolarità formale degli atti del processo esecutivo appartengono alla competenza del giudice dell’esecuzione, che le decide con sentenza non impugnabile con i mezzi ordinari ai sensi dell’art. 618 cod. proc. civ. Anche quando siano decise dal Giudice di pace, la sentenza non è appellabile, ma ricorribile per cassazione. Il Collegio dichiara di dare seguito a tale indirizzo e di ribadirlo.

Il quarto motivo, relativo alla dedotta violazione del ne bis in idem e dell’art. 39 cod. proc. civ., è infondato: in assenza di un provvedimento di sospensione non vi era ragione per sospendere il processo, né sussistono i presupposti della litispendenza. Il mero dispiegarsi di un’opposizione avverso un atto precedente non priva il creditore, in mancanza di sospensione, del potere di proseguire nel processo esecutivo.

Il quinto motivo è inammissibile, non risultando specificamente indicato dove e quando, in appello, sarebbe stata ritualmente sollevata la questione sull’irritualità della costituzione dell’Agente della riscossione. Il sesto motivo, concernente i poteri del firmatario dell’intimazione, va accolto per le stesse ragioni dei primi tre: trattandosi di vizio di regolarità formale, il Giudice di pace si è pronunciato senza avere il relativo potere, e avverso la sua sentenza poteva esperirsi solo il ricorso per cassazione per violazione di legge.

In conclusione la sentenza è cassata senza rinvio quanto ai motivi primo, secondo, terzo e sesto, con rigetto del quarto e declaratoria di inammissibilità del quinto. Il regolamento delle spese del grado di appello resta integralmente in capo all’opponente, destinatario della relativa condanna, non incidendo sull’esito finale della lite la diversa qualificazione che il Tribunale avrebbe dovuto dare all’opposizione ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ. Nulla per le spese del giudizio di legittimità, essendo l’Agente della riscossione rimasto intimato.

Il tenore della pronuncia, di parziale cassazione e non di rigetto o inammissibilità del gravame, esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, sicché non sussistono i presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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