Delega di firma e presunzione di distribuzione utili nelle società a ristretta (Cass. civ. Sez. V n. 22265 del 06.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, l’avviso di accertamento è nullo, ai sensi dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato; se la sottoscrizione non è quella del titolare, incombe all’Amministrazione dimostrare, in caso di contestazione, il corretto esercizio del potere sostitutivo e la presenza della delega. Nel giudizio di legittimità la censura sulla validità della delega impone la riproduzione dell’atto rilevante, a pena di inammissibilità per carenza di autosufficienza. Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati, salva la facoltà del contribuente di provare che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti, ovvero la propria estraneità alla gestione societaria.

Il Fatto

La Commissione tributaria regionale della Calabria respingeva i ricorsi riuniti di una società contribuente e dei due soci, confermando gli avvisi di accertamento con cui, per l’anno di imposta 2011, era stato recuperato a tassazione un maggior reddito sulla base di un processo verbale di constatazione della Guardia di finanza. Il recupero riguardava operazioni ritenute fittizie intercorse con una ditta terza, unitamente alla presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili.

Il giudice di merito riteneva sussistente una valida delega di firma conferita al funzionario sottoscrittore, non equiparabile a un ordine di servizio, e considerava assolto l’onere probatorio dell’Amministrazione sugli elementi presuntivi. Quanto agli utili, riteneva che i contribuenti non avessero provato il reinvestimento o l’accantonamento dei maggiori ricavi. Avverso tale decisione la società e i soci proponevano ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo i ricorrenti deducevano la violazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 2909 cod. civ., contestando la genericità della delega e l’omesso rilievo di un giudicato esterno derivante da una sentenza che aveva annullato il medesimo avviso nei confronti di uno dei soci. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile per carenza di autosufficienza: il principio impone di indicare espressamente gli atti e i documenti su cui il ricorso si fonda e di specificare in quale sede processuale siano stati prodotti, poiché la mancata localizzazione del documento basta alla declaratoria di inammissibilità.

Nella specie, la censura sulla validità della delega richiedeva la riproduzione dell’atto o della parte rilevante; nessun riferimento idoneo alla localizzazione emergeva dal ricorso. Analogamente, il provvedimento invocato a sostegno del giudicato non risultava allegato, né la questione emergeva dal contenuto della sentenza impugnata: la denuncia di un error in iudicando consente la verifica sulla sola base dell’esame della sentenza impugnata.

Nel merito, la Corte ha ribadito che la delega al sottoscrittore non titolare dell’ufficio deve essere dimostrata dall’Amministrazione, ma il giudice di merito aveva accertato, con valutazione non sindacabile, l’esistenza di una valida delega di firma contenente gli elementi essenziali del conferimento.

Con il secondo motivo si denunciava la violazione dell’art. 2697 cod. civ., lamentando che le presunzioni fossero state valutate senza tenere conto delle difese. La Corte ha ritenuto la censura inammissibile, perché dietro la violazione di legge si celava una richiesta di riesame del merito: la valutazione delle prove, anche presuntive, è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione. Il motivo è stato inoltre giudicato inammissibile per difetto di specificità quanto all’omesso esame della sentenza penale di assoluzione, non allegata né localizzata.

Con il terzo motivo si contestava il recupero a carico dei soci per la presunzione di distribuzione di utili extracontabili. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui, per escludere l’operatività della presunzione, il socio non può limitarsi ad allegare genericamente la mancanza di prova dell’accertamento verso la società, ma deve contestare l’effettivo conseguimento degli utili o dimostrare la mancata distribuzione, stante l’autonomia dei giudizi e il rapporto di pregiudizialità. Il ricorso è stato rigettato, con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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