Accertamento sintetico: prova contraria tra disponibilità e durata del possesso (Cass. civ. Sez. V n. 22268 del 06.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico, il contribuente che deduca di aver effettuato la spesa con risorse di natura non reddituale godute dal proprio nucleo familiare, ai sensi dell’art. 38, comma 6, d.P.R. n. 600/1973, è onerato della prova contraria non solo in ordine alla disponibilità e all’entità di tali redditi, ma anche alla durata del relativo possesso. Non basta la coincidenza temporale tra disponibilità della somma e pagamento: occorre dimostrare l’assenza di soluzione di continuità nella disponibilità della somma dal momento in cui è stata conseguita fino all’esborso patrimoniale, con elementi sintomatici che escludano un utilizzo per finalità non considerate ai fini dell’accertamento. La Commissione tributaria regionale che ometta tale verifica viola i principi in materia e la sentenza è cassata con rinvio.
Il Fatto
La contribuente era destinataria di un avviso di accertamento con metodo sintetico, per la disponibilità di beni indice di maggior capacità contributiva, con riferimento all’anno d’imposta 2008. La contestazione riguardava principalmente un immobile acquistato insieme al futuro marito e oggetto di ulteriori spese di ristrutturazione. L’immobile, proprio perché bisognoso di risanamento, non era però fruibile: la contribuente era residente con i genitori per quell’anno e per i due successivi, e i genitori avevano erogato disponibilità finanziarie in vista del matrimonio e delle connesse esigenze.
I gradi di merito si erano conclusi favorevolmente alla parte contribuente. L’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo, cui la parte contribuente ha replicato con tempestivo controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina l’unico motivo, prospettato per violazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2697 c.c., con cui l’Ufficio lamenta che la prova contraria del contribuente non fosse idonea a vincere la presunzione erariale: si contesta, in particolare, che non sia stata dimostrata la durata e la continuità della disponibilità della provvista, da collegare in modo univoco ai beni indice.
Il Collegio ricorda anzitutto che la prova contraria a carico del contribuente non ha ad oggetto soltanto la disponibilità di redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati, per un arco temporale significativo e compatibili con gli incrementi patrimoniali verificatisi, ma anche la dimostrazione di circostanze sintomatiche che ne denotino l’utilizzo per effettuare proprio le spese contestate e non altre. È in questo senso che va inteso il riferimento alla prova della durata del relativo possesso, come affermato da una consolidata linea della Corte (Cass. n. 4492 del 2022; Cass. n. 16433 del 2021; Cass. n. 14068 del 2020).
Ne deriva che, ove il contribuente deduca che la spesa deriva da risorse di natura non reddituale godute dal nucleo familiare, egli è onerato della prova in ordine alla loro disponibilità, alla loro entità e alla durata del possesso. Pur non dovendo dimostrare l’utilizzo per sostenere le spese contestate, deve però produrre documenti da cui emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere.
In definitiva, l’art. 38 citato richiede qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi: occorre dimostrare che debba escludersi che tali redditi siano stati impiegati per finalità non considerate ai fini dell’accertamento sintetico, quali un ulteriore investimento finanziario. Il contribuente deve provare non solo la coincidenza temporale tra disponibilità della somma e pagamento, ma anche la durata del possesso, cioè l’assenza di soluzione di continuità nella disponibilità della somma dal momento in cui è stata conseguita fino a quello dell’esborso.
Nel caso di specie tale verifica di continuità e collegamento è risultata mancata: la Commissione tributaria regionale non si è attenuta ai principi richiamati. Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata al giudice di merito perché espleti gli accertamenti in fatto propri dell’applicazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973.
Nota della Redazione
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