Nessun demansionamento nella assegnazione del dipendente al servizio biblioteca (Corte dei Conti Sez. giur. Molise n. 51 del 30.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato del giudice civile che qualifichi come demansionamento il passaggio di un dipendente da istruttore contabile ad addetto al servizio bibliotecario non vincola il giudice contabile chiamato a pronunciarsi sulla responsabilità amministrativa del dirigente che ha adottato l’ordine di servizio. La verifica dell’elemento soggettivo della responsabilità amministrativa va condotta sulla base della declaratoria contrattuale delle mansioni, del regolamento dell’ente e della giurisprudenza di legittimità, che riconducono la funzione di addetto bibliotecario alla medesima categoria del profilo di provenienza. In assenza di un inquadramento diverso e di uno scostamento professionale effettivo, difettano tanto la colpa grave quanto il dolo, non essendo ravvisabile alcun disegno preordinato al demansionamento. Quest’ultimo, per essere doloso, presuppone la compartecipazione consapevole dei soggetti che hanno adottato gli atti prodromici, i quali devono essere evocati in giudizio.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio la dirigente di un ente locale per sentirla condannare al pagamento della somma di euro 24.114,35 in favore del Comune, quale risarcimento del danno ritenuto derivante dall’adozione di provvedimenti nei confronti di una dipendente comunale.

La notizia di danno derivava da una segnalazione con la quale la dipendente rappresentava di essere stata destinataria di condotte ritenute vessatorie, di procedimenti disciplinari e di un demansionamento. La Procura fondava la pretesa su una sentenza del giudice civile che aveva dichiarato il demansionamento e condannato il Comune al risarcimento del danno morale. Destinataria dell’invito a dedurre, la convenuta si è costituita eccependo di avere soltanto dato esecuzione alle delibere collegiali dell’ente che avevano istituito il servizio bibliotecario e ridisegnato i settori.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’assunto su cui si regge l’impianto accusatorio, secondo cui l’assegnazione della dipendente al servizio biblioteca avesse costituito un demansionamento e che a tale esito fosse dolosamente preordinata la condotta della convenuta. Entrambi i profili sono disattesi.

Il collegio osserva anzitutto che la qualificazione operata dal giudice civile non trova riscontro nella regolazione interna dell’ente, nella contrattazione collettiva né nella giurisprudenza maggioritaria, e in ogni caso non vincola il giudice contabile. La dipendente era inquadrata nella categoria C, profilo C5, con qualifica di istruttore, corrispondente al livello VI nel precedente sistema delle qualifiche funzionali e ascrivibile all’area di istruttore nel sistema basato sul c.c.n.l. del 16/11/2022.

Su questa classificazione contrattuale si innesta il costante orientamento giurisprudenziale richiamato dalla Corte, secondo cui la funzione di addetto bibliotecario rientra già nella sesta qualifica funzionale, quando non nella settima, e successivamente nell’area C. Il regolamento della biblioteca comunale rispecchiava tale orientamento, richiedendo personale di categoria almeno C e attribuendo compiti — responsabilità del buon funzionamento del servizio, catalogazione, tenuta dei registri — pienamente coerenti con la declaratoria del profilo C5.

Tali circostanze vanno coordinate con i due deliberati collegiali: quello consiliare che istituiva il servizio approvandone il regolamento e quello di giunta che disponeva il passaggio del servizio bibliotecario al settore economico finanziario, l’unico il cui personale era di categoria C5. La Corte chiarisce che l’ordine di servizio costituisce autonomo esercizio dei poteri datoriali e non mero atto vincolato, ma si inserisce comunque in un quadro organizzativo che esclude sia la grave negligenza sia il prospettato disegno doloso.

Quanto al dolo, il collegio rileva che i virtuali partecipanti all’ipotizzato accordo, delle cui condotte prodromiche abbisognava la realizzazione del demansionamento, non risultano neanche evocati in giudizio. Le censure sul contesto vessatorio restano sullo sfondo, non rientrando nella condanna civile da cui origina il giudizio, e non offrono prova contraria rispetto alle certificazioni del medico competente prodotte dalla convenuta. La domanda è quindi respinta, con condanna del Comune alle spese legali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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