Estinzione dell’appello contabile per mancata riassunzione e passaggio in giudicato (Corte dei Conti Sez. I App. n. 206 del 18.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo contabile di appello, l’interruzione determinata da un evento che colpisce la parte impone la prosecuzione o la riassunzione entro il termine perentorio di tre mesi, decorrente dalla dichiarazione o dalla notificazione dell’evento. In difetto di riattivazione nel termine, il processo si estingue di diritto e l’estinzione può essere dichiarata, anche d’ufficio, con sentenza. Effetto dell’estinzione è il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Le spese di lite del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno sostenute.
Il Fatto
La controversia prende avvio dal rigetto, da parte della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, della domanda di una pensionata titolare di duplice trattamento, diretto e indiretto. La Corte regionale aveva dichiarato il diritto dell’Istituto previdenziale a ripetere la somma di € 84.301,16, erogata a titolo di indennità integrativa speciale sul trattamento indiretto dal 1° gennaio 1997 al 30 maggio 2012.
Avverso tale sentenza la pensionata propose appello con istanza inibitoria. Resisteva l’Istituto, chiedendo il rigetto. L’inibitoria venne respinta. Nel corso del giudizio sopraggiunse il decesso della parte appellante, comunicato al Collegio, che dichiarò interrotto il processo. Il processo non venne proseguito né riassunto, e la causa giunge così alla decisione odierna.
La Motivazione della Corte
La Sezione di appello affronta la questione della sorte del giudizio dopo la dichiarazione di interruzione. Il Collegio ricorda che l’art. 300 c.p.c. è applicabile al giudizio contabile in forza del rinvio alle norme della procedura civile, già consentito dall’art. 26 del r.d. 1038 del 1933, poi regolato dal Codice di giustizia contabile.
Dal momento dell’interruzione si determina una stasi processuale, funzionale a consentire alla parte colpita dall’evento di provvedere alla propria difesa e all’altra di valutare se sussista un interesse alla prosecuzione. Il processo, dunque, può riprendere solo se riattivato dalla parte interessata entro il termine fissato dalla legge.
La Corte richiama la norma identicamente posta dall’art. 109, co. 6 c.g.c. e dall’art. 305 c.p.c.: il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall’interruzione, altrimenti si estingue. Il termine decorre dalla data della dichiarazione o dalla notificazione dell’evento alle altre parti, in ogni caso dalla conoscenza legale dell’interruzione. Il termine è rispettato se, entro i tre mesi, la parte deposita l’atto di riassunzione presso la segreteria della Sezione, da notificare poi alla controparte con il decreto di fissazione dell’udienza.
Nel caso concreto il processo di appello non è stato riassunto nei termini. Ne consegue l’estinzione di diritto, dichiarabile anche d’ufficio con sentenza ai sensi dell’art. 111, commi 1 e 4 c.g.c. e dell’art. 307 c.p.c.. Tra gli effetti vi è il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, per l’art. 111, co. 6 c.g.c. e l’art. 310, co. 2 c.p.c. Nulla per le spese di giustizia, stante la loro sostanziale gratuità; le spese di lite del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno sostenute.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 300 c.p.c. – Morte o perdita della capacità della parte costituita o del contumace
- Art. 305 c.p.c. – Mancata prosecuzione o riassunzione
- Art. 307 c.p.c. – Estinzione del processo per inattività delle parti
- Art. 310 c.p.c. – Effetti dell'estinzione del processo