Conto del consegnatario di beni solo a valore: irregolare e nessun discarico (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 411 del 17.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale del consegnatario di beni con debito di custodia, per l’Amministrazione militare, deve essere reso a quantità e valore, con l’indicazione della specie, qualità e categoria dei beni, oltre che del valore risultante dagli inventari. Le scritture contabili che espongono i movimenti per soli titoli e in valore, senza tipologia e quantità dei beni, non sono idonee a rappresentare la gestione. Il conto non è costituito dall’insieme di singole scritture separate, ma da una rendicontazione complessiva e riepilogativa contenuta in un unico prospetto generale. La produzione in corso di giudizio delle scritture integrative non sana la carenza del conto depositato. Il conto irregolare non può essere dichiarato regolare né l’agente ammesso a discarico, pur in assenza di ammanchi.
Il Fatto
Il giudizio di conto ha ad oggetto la gestione di un agente contabile consegnatario di beni mobili della dislocazione 1602/006 del 15° Centro Rifornimenti e Mantenimento di Padova, per l’esercizio 2017. Il conto giudiziale era stato depositato in data 8 ottobre 2020 e risultava costituito dal solo modello 16/M, riepilogativo delle variazioni avvenute nel carico dei materiali.
Con la relazione di irregolarità n. 81 del 5 marzo 2025, il Magistrato istruttore chiedeva l’iscrizione a ruolo, rilevando che il conto non era idoneo a rappresentare la gestione contabile per assenza di documenti riepilogativi e analitici e che non risultava trasmessa la relazione dell’organo di controllo interno prevista dall’art. 139, comma 2, c.g.c. L’Amministrazione produceva in corso di giudizio una memoria con la quale trasmetteva, a integrazione, i modelli CM/4, CM/5A, CM/5D, CM/6A e CM/6B, dando atto del mutato orientamento della Sezione.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce il quadro normativo di riferimento. Il documento depositato espone, nella prima parte, gli aumenti di carico suddivisi per soli titoli e non per tipologia di beni, espressi solo in valore; analogamente fa per le diminuzioni. Difetta in assoluto ogni indicazione della tipologia e della quantità dei beni oggetto di maneggio.
Vengono richiamati gli artt. 32, 33, 194 e 626 del r.d. n. 827/1924, che impongono di rendere il conto secondo specie, qualità e categoria dei beni, oltre che per valore risultante dagli inventari. Del tutto sovrapponibile è la disciplina speciale dell’art. 519 del d.P.R. n. 90/2010, che prescrive scritture cronologiche e sistematiche con indicazione, a quantità e a valore, di consistenze iniziali, aumenti, diminuzioni e rimanenze, e che al terzo comma specifica il contenuto del conto giudiziale. Il principio è rinvenibile anche nell’art. 23, comma 2, del d.P.R. n. 254/2002.
La Corte rileva che le scritture prodotte dall’Amministrazione in corso di causa, ciascuna rappresentativa di singoli e separati profili gestionali, si appalesano meramente integrative e complementari rispetto a quella depositata. Nel complesso contengono tutti gli elementi necessari alla corretta rappresentazione, ma nessuna di esse, singolarmente considerata, è idonea a ottemperare alle prescrizioni di legge sulla resa del conto. Esse avrebbero dovuto essere trasmesse alla Corte illo tempore, e non meramente tenute a disposizione.
Il passaggio centrale è la distinzione tra conto e documentazione giustificativa: il conto non è dato dall’insieme di singole e separate scritture, ma da una rendicontazione complessiva e riepilogativa dell’intera gestione, contenuta in un unico prospetto o quadro generale riassuntivo, che riconduce a unità i dati parziali. In assenza di tale prospetto alcun esame del conto può essere condotto, non potendo il Collegio sostituirsi all’agente nella rappresentazione dei fatti di gestione. Il richiamo è alle Sez. Veneto n. 168/2024 e alle pronunce conformi delle altre Sezioni territoriali.
Quanto alla mancata relazione dell’organo di controllo interno, la Corte ritiene che l’omissione non sia addebitabile all’agente ma all’Amministrazione. La sottoscrizione del conto da parte del Capo Gestione Patrimoniale e del Capo Servizio Amministrativo non assolve la funzione propria della relazione, trattandosi di adempimento distinto dalla parificazione. Ne consegue che, pur in assenza di ammanchi, il conto è irregolare e l’agente non è ammesso a discarico. In assenza di statuizione di condanna, non è luogo a provvedere sulle spese.
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Nota della Redazione
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