Inammissibile il ricorso sul demansionamento per mancata allegazione della prevalenza (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23431 del 17.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che denunci il demansionamento deve confrontarsi con la ratio decidendi del giudice di merito che abbia accertato in fatto la mancata prevalenza delle mansioni inferiori rispetto a quelle proprie dell’inquadramento. È inammissibile il motivo che contesti la qualificazione delle mansioni di assistenza al paziente come complementari a quelle infermieristiche senza attaccare l’accertamento fattuale della loro non prevalenza. La violazione del codice deontologico dell’infermiere non è deducibile in cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., trattandosi di fonte non normativa.
Il Fatto
Il Tribunale ha accertato che una lavoratrice con qualifica infermieristica era stata adibita a mansioni inferiori proprie delle categorie O.S.S. e O.T.A. e ha ordinato alla struttura sanitaria la riadibizione alle mansioni di appartenenza, condannandola al risarcimento del danno nella misura del 10% della retribuzione netta dal 26 luglio 2013.
La Corte d’appello ha accolto il gravame dell’azienda, rigettando il ricorso della dipendente. Pur dando atto che dalle prove testimoniali era emerso lo svolgimento stabile e abituale di mansioni di assistenza di base, il giudice di merito ha ritenuto carente l’allegazione sulla differenziazione quantitativa e temporale di tali compiti rispetto a quelli infermieristici, qualificandoli come complementari e non prevalenti. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi, trattati congiuntamente perché connessi, deducono la violazione degli artt. 2103 cod. civ. e 52 del d.lgs. n. 165/2001, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., lamentando che la Corte distrettuale non abbia considerato la prevalenza delle mansioni dequalificanti rispetto a quelle infermieristiche.
La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, richiamando la costante giurisprudenza di legittimità secondo cui il ricorso deve contenere motivi specifici, completi e riferiti alla decisione impugnata, contestando in modo puntuale la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia.
Nel caso concreto, entrambe le censure non si confrontano con il decisum della Corte territoriale, che ha accertato in fatto la mancata prevalenza delle funzioni inferiori rispetto a quelle infermieristiche, pacificamente svolte in contemporanea. Le mansioni aggiuntive sono state ritenute complementari a quelle proprie dell’inquadramento, con conseguente insussistenza del contestato demansionamento. Il motivo che non attacca questo accertamento fattuale è inammissibile.
Quanto al terzo motivo, relativo alla violazione dell’art. 49 del codice deontologico dell’infermiere, la Corte osserva che il riferimento del giudice di merito alla compensazione eccezionale delle carenze e dei disservizi nelle strutture costituisce una ulteriore ratio decidendi, la cui caducazione non intaccherebbe la sostanza della decisione, fondata sulla mancata allegazione e prova della prevalenza delle mansioni inferiori.
In ogni caso, la violazione del codice deontologico non può essere oggetto di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., trattandosi di fonte non riconducibile alle norme di legge. Il ricorso è quindi inammissibile anche sotto tale profilo, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato.
Nota della Redazione
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