Computabilità del servizio preruolo nella buonuscita e onere della prova (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12911 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di computo del servizio preruolo ai fini dell’indennità di buonuscita, la relativa spettanza è subordinata alla condizione che il trattamento di fine rapporto, maturato al termine del servizio prestato con contratto a tempo determinato, non sia stato di fatto erogato. La mancata percezione di tale trattamento non costituisce un fatto estintivo della pretesa, bensì un fatto costitutivo del diritto, sicché grava sul lavoratore l’onere di allegarlo e provarlo. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura solo quando il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne era gravata, non anche quando abbia erroneamente valutato l’esito delle acquisizioni istruttorie, ipotesi sindacabile in sede di legittimità esclusivamente per il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Il Fatto
Un gruppo di lavoratori, già assunti dalla Regione Sicilia con contratti a tempo determinato ai sensi dell’art. 31 della l.r. n. 37/1995 e successivamente stabilizzati e inquadrati nel ruolo speciale transitorio di cui alla l.r. n. 53/1985, agiva in giudizio per ottenere il riconoscimento dell’anzianità maturata durante il servizio preruolo ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita. La Regione aveva riconosciuto tale computo solo per il trattamento di quiescenza e per l’anzianità giuridica, ma non per la buonuscita.
Il tribunale accoglieva la domanda, ma la Corte d’appello di Messina, in riforma della decisione di primo grado, la rigettava. I lavoratori proponevano quindi ricorso per cassazione, deducendo due motivi: la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per asserita ultrapetizione e la violazione dell’art. 2697 cod. civ. per l’inversione dell’onere della prova.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha disatteso entrambi i motivi di ricorso. Quanto al primo, ha escluso ogni vizio di ultrapetizione, osservando che il giudice d’appello si era limitato ad accogliere l’eccezione formulata dall’Assessorato, ancorandola a una diversa qualificazione giuridica dei fatti di causa. Il giudice, ha precisato la Suprema Corte, può porre a fondamento della decisione principi di diritto diversi da quelli richiamati dalle parti, dovendo il divieto di cui all’art. 112 cod. proc. civ. essere coordinato con il principio iura novit curia.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha chiarito che l’oggetto della domanda era la computabilità del servizio preruolo ai fini della buonuscita. Tale computabilità, secondo la ricostruzione normativa operata dalla Corte territoriale e non censurata, è subordinata alla condizione che il trattamento di fine rapporto non sia stato erogato al termine del servizio preruolo. La mancata percezione di tale trattamento, quindi, non è un fatto estintivo del diritto, ma il suo fatto costitutivo, che il lavoratore ha l’onere di allegare e provare.
La Corte ha inoltre precisato che, laddove il giudice di merito abbia tratto dalla mancata deduzione la conclusione che i dipendenti avessero già ricevuto la prestazione, la relativa valutazione non integra una violazione dell’art. 2697 cod. civ., ma un eventuale erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con nulla sulle spese in ragione della mancata costituzione dell’Assessorato intimato.
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Nota della Redazione
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