Estinzione atipica dell’esecuzione impugnabile solo con opposizione agli atti (Cass. civ. Sez. III n. 5784 del 04.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
I provvedimenti con i quali venga dichiarata l’estinzione del processo esecutivo in ipotesi diverse da quelle tipizzate dal codice sono impugnabili esclusivamente con l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c., e non con il reclamo ex art. 630 c.p.c., il quale, ove proposto, deve essere dichiarato inammissibile anche d’ufficio. La chiusura anticipata della procedura per inefficacia del pignoramento conseguente al mancato deposito, nel termine perentorio, della documentazione richiesta dal giudice dell’esecuzione, integra una fattispecie di estinzione atipica e non una causa tipica di estinzione. Non è ammessa la conversione del reclamo in opposizione agli atti, difettando i requisiti di forma e sostanza, segnatamente lo svolgimento della fase sommaria davanti al giudice dell’esecuzione. Ne consegue la cassazione senza rinvio della decisione impugnata perché la domanda non poteva essere proposta.
Il Fatto
Una banca creditrice di una società per un contratto di mutuo edilizio, garantito da ipoteca volontaria, agiva in via esecutiva sui beni della mutuataria morosa. Nel corso della procedura il credito veniva ceduto pro soluto a una società veicolo, che interveniva nel processo esecutivo sostituendosi alla banca cedente.
Il giudice dell’esecuzione, rilevata la carenza della documentazione richiesta dall’art. 567, secondo comma, c.p.c. e il deposito tardivo dell’integrazione rispetto al termine perentorio, dichiarava l’estinzione della procedura per inefficacia del pignoramento. Il creditore proponeva reclamo ex art. 630 c.p.c., rigettato dal tribunale; la Corte d’appello, in parziale accoglimento, disponeva la prosecuzione dell’esecuzione limitatamente ai terreni. La debitrice esecutata ricorreva per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il motivo pregiudiziale e assorbente, incentrato sulla violazione dell’art. 617 c.p.c. Il quesito è se l’ordinanza che ha chiuso la procedura esecutiva per ragioni diverse dalle cause tipiche di estinzione fosse impugnabile con il reclamo al collegio o con l’opposizione agli atti esecutivi.
Il giudice di legittimità ricostruisce la fattispecie: l’ordinanza non ha ad oggetto una delle cause tipiche di estinzione di cui agli artt. 629 e ss. c.p.c., ma ha determinato la chiusura anticipata dell’esecuzione per improcedibilità, a causa della ritenuta inefficacia del pignoramento. Il richiamo all’art. 567, terzo comma, c.p.c. è improprio, perché la sanzione è stata applicata per carenza di documentazione aggiuntiva rispetto a quella prevista dal secondo comma. Si tratta dunque di estinzione atipica, da tenere distinta dall’estinzione tipica (richiamati Cass. n. 29026/2018, n. 2043/2017 e n. 9501/2016).
La Corte osserva che la mancata ottemperanza all’ordine di produrre ulteriore documentazione, reputata necessaria per l’utile prosecuzione della procedura ma al di fuori dell’ambito cui la norma ricollega la sanzione specifica dell’inefficacia del pignoramento, integra causa di improseguibilità e quindi estinzione atipica (richiamata Cass. n. 15597/2019). La questione è stata specificamente oggetto di doglianza, sicché non può operare il principio dell’apparenza nei limiti della sua applicazione ai rimedi oppositivi, diversamente dal caso deciso dal leading case.
Sul punto è consolidato l’orientamento per cui i provvedimenti che dichiarano l’estinzione del processo esecutivo in ipotesi diverse da quelle tipizzate sono impugnabili solo con l’opposizione agli atti esecutivi e non con il reclamo, che va dichiarato inammissibile anche d’ufficio (richiamate Cass. n. 8905/2022, n. 8404/2020, n. 13108/2017, n. 24775/2014, n. 25421/2013, n. 2674/2011; nonché Cass. n. 15605/2017 e Cass. n. 6873/2024). L’ordinanza poteva e doveva essere impugnata con l’opposizione di cui all’art. 617 c.p.c.
La Corte esclude poi la conversione del rimedio esperito in quello effettivamente proponibile, non sussistendone i requisiti di forma e sostanza: il reclamo è stato proposto al tribunale in composizione collegiale e deciso con sentenza, mentre l’opposizione agli atti, per la struttura bifasica, deve essere proposta con ricorso al giudice dell’esecuzione e comporta lo svolgimento della fase sommaria davanti a quest’ultimo, in mancanza della quale non è ammissibile la successiva instaurazione del giudizio di merito davanti a giudice monocratico diverso, ai sensi dell’art. 186-bis disp. att. c.p.c. (richiamate Cass. n. 1159/2022, nn. 41748 e 41747/2021, n. 11291/2020, nn. 28848 e 25170/2018).
L’originaria inammissibilità del reclamo comporta la cassazione senza rinvio della decisione impugnata, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, c.p.c., perché il reclamo non poteva essere proposto. Resta preclusa ogni ulteriore questione di rito e di merito; l’accoglimento del primo motivo assorbe gli altri tre. Il carattere della pronuncia esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 quanto al contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.