Demansionamento: il petitum si ricava anche dai conteggi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24134 del 28.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il petitum sostanziale della domanda di risarcimento del danno da demansionamento non si individua soltanto attraverso il tenore letterale delle conclusioni rassegnate nell’atto introduttivo, ma va ricostruito alla luce dell’intera domanda e degli atti che la sostengono, compresi i conteggi prodotti dal lavoratore che coprono l’intero periodo contestato. Il giudice di merito, nell’accertare la corrispondenza tra chiesto e pronunciato ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., può quindi valorizzare il complessivo contenuto della richiesta risarcitoria. Il giudicato formatosi sull’accertamento del diritto all’inquadramento superiore non si estende automaticamente alla domanda di risarcimento del danno da demansionamento, che resta distinta e non coperta dal precedente accertamento. In sede di legittimità, la censura che contesti la portata del giudicato esterno è inammissibile se non trascrive, o almeno non riporta nei passi salienti, il contenuto della decisione asseritamente coperta da giudicato.

Il Fatto

La società datrice di lavoro propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello ha rigettato il suo appello, confermando la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno professionale e di differenze retributive in favore del lavoratore. Quest’ultimo aveva dedotto di aver subito un demansionamento a partire dal novembre 1993, nonostante il riconoscimento giudiziale del diritto al corretto inquadramento.

I due giudizi introdotti dal lavoratore nel 2012, poi riuniti, erano stati parzialmente accolti in primo grado. La società ricorrente censura la decisione d’appello sotto due profili: la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e il mancato riconoscimento dell’eccezione di giudicato.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, con cui la società deduce l’ultrapetizione in cui sarebbero incorsi i giudici di merito, è infondato. La ricorrente costruisce la propria tesi esclusivamente sul tenore testuale delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, sostenendo che i giudici avrebbero esteso l’esame oltre i limiti della domanda nel fissare al novembre 1993 il dies a quo del risarcimento.

La Corte rileva che il giudice d’appello aveva già disatteso l’analoga censura, osservando che dall’atto introduttivo emergeva con evidenza che il lavoratore, rappresentando la condotta inadempiente del datore, chiedeva il risarcimento per l’intero periodo di inquadramento inferiore. Tale prospettazione affiorava anche dai conteggi prodotti, che coprivano l’intero arco temporale considerato.

Il Collegio sottolinea che la ricorrente trascura proprio questo passaggio motivazionale e fonda la propria interpretazione della domanda solo sulle conclusioni, laddove i giudici di merito hanno enucleato il petitum sostanziale anche alla luce di quanto dedotto dal lavoratore a sostegno della richiesta, compresi i conteggi. La decorrenza era stata ancorata al primo momento utile in cui il corretto inquadramento avrebbe dovuto essere riconosciuto.

Il secondo motivo, relativo all’asserita copertura della domanda risarcitoria da parte del giudicato sull’inquadramento, è dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza. La ricorrente non trascrive, né riporta nei passi salienti, quanto richiesto nel giudizio definito con la sentenza d’appello, né richiama precisamente il precetto di diritto sostanziale in essa contenuto, che ha integrato il giudicato esterno valorizzato dai giudici di merito.

La Corte rigetta dunque il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, disponendo il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ove dovuto. Esclude invece la condanna ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., non ravvisando mala fede o colpa grave nella proposizione del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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