Compensazione delle spese per contrasto giurisprudenziale sul credito esattoriale (Cass. civ. Sez. III n. 13839 del 23.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Integrano le gravi ed eccezionali ragioni che legittimano la compensazione delle spese di lite, ai sensi dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., l’obiettiva opinabilità della questione decisa e l’esistenza di oscillanti soluzioni offerte dalla giurisprudenza. Sussiste il contrasto giurisprudenziale allorquando la soluzione accolta dal giudice di merito si ponga in frontale opposizione con un orientamento reiteratamente espresso dalla Corte di legittimità, ancorché non ancora consolidato in senso contrario. Il sopraggiunto intervento normativo che abbia positivamente sancito la regola dell’inammissibilità della tutela anticipata avverso cartelle non notificate non è di per sé sufficiente a escludere la compensazione, rilevando la sopravvenienza solo in via indiretta ai fini del regolamento delle spese.
Il Fatto
Il ricorrente aveva proposto opposizione davanti al giudice di pace avverso una cartella di pagamento ascritta a sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, conosciuta mediante un estratto di ruolo acquisito d’ufficio. Deduceva l’omessa notifica della cartella e l’estinzione della pretesa creditoria per decorso della prescrizione. Il giudice di primo grado accolse la domanda, annullò la cartella e compensò le spese, ravvisando un contrasto giurisprudenziale sull’azione di accertamento negativo del credito esattoriale.
Il Tribunale ha respinto l’appello, proposto dal solo ricorrente e limitato alla statuizione sulle spese, confermando l’esistenza del contrasto e la conseguente compensazione. Il ricorrente ha quindi adito la Corte di cassazione, contestando la sussistenza dei presupposti della compensazione e l’improprietà del richiamo operato dal giudice territoriale alla questione dell’impugnabilità dell’estratto di ruolo.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente articolava due motivi, esaminati congiuntamente per la loro intrinseca connessione: il primo denunciava la violazione dell’art. 92 cod. proc. civ., per insussistenza dei presupposti della compensazione; il secondo lamentava la violazione dell’art. 615 cod. proc. civ. e dell’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973, per l’improprio richiamo alla questione dell’impugnabilità dell’estratto di ruolo.
La Corte osserva che l’eccezione di prescrizione era stata sollevata con riguardo a un credito portato da cartella non notificata e conosciuta tramite estratto di ruolo. L’accoglimento della domanda su tale profilo da parte del giudice di prime cure — decisione ormai passata in cosa giudicata, perché non impugnata — presuppone una positiva valutazione preliminare circa l’ammissibilità dell’eccezione e la ravvisabilità di un interesse ad agire.
Tale opzione ermeneutica, non attinta da censura, si pone in frontale contrasto con l’orientamento, già reiteratamente espresso dalla Corte all’epoca della pronuncia di prime cure, secondo cui l’impugnazione della cartella conosciuta a mezzo estratto di ruolo è ammissibile solo in caso di omessa o invalida notifica, e non anche per dedurre fatti estintivi successivi come la prescrizione del credito. Non è configurabile, in difetto di una obiettiva incertezza e in assenza di iniziative esecutive dell’amministrazione, un interesse all’azione di accertamento negativo. In tal senso la Corte richiama il proprio indirizzo, poi divenuto maggioritario.
Sussisteva dunque effettivamente il contrasto giurisprudenziale: ciò basta a fondare la compensazione, senza necessità di considerare lo ius superveniens costituito dall’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, convertito dalla legge n. 215/2021, che ha sancito la regola dell’inammissibilità della tutela anticipata. La Corte ribadisce il principio di nomofilachia per cui l’obiettiva opinabilità della questione e l’esistenza di oscillanti soluzioni giurisprudenziali integrano le gravi ed eccezionali ragioni della compensazione. Il ricorso è pertanto rigettato, con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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