Nullità citazione per termine a comparire e rinnovo in appello (Cass. civ. Sez. I n. 23904 del 26.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
La nullità della citazione di primo grado per inosservanza del termine minimo a comparire di cui all’art. 163 bis c.p.c., ove non rilevata dal giudice ai sensi dell’art. 164 c.p.c. e non sanata dalla costituzione del convenuto, si comunica agli atti successivi dipendenti, compresa la sentenza. Dedotta come motivo di gravame, essa non comporta la rimessione della causa al primo giudice, ma impone al giudice di appello di dichiarare la nullità e di rinnovare, in quanto possibile, gli atti compiuti nella contumacia involontaria del convenuto. Il rispetto dei termini a comparire va accertato con riferimento al momento del perfezionamento della notificazione e alla data dell’udienza indicata nella citazione, restando irrilevante il successivo differimento dell’udienza ai sensi dell’art. 168 bis c.p.c., che non sana il vizio.
Il Fatto
La vicenda origina da una domanda di dichiarazione giudiziale di paternità proposta dalla madre, esercente la responsabilità genitoriale sulla minore, nei confronti del presunto padre. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 7794/2023, accoglieva la domanda e disponeva l’affido esclusivo alla madre, ponendo a carico del convenuto un contributo mensile per il mantenimento della figlia e una somma per il periodo compreso tra la nascita e l’agosto 2022. Il convenuto, rimasto contumace in primo grado, proponeva appello lamentando la nullità della notificazione dell’atto di citazione, la violazione del termine a comparire e l’insufficienza degli elementi probatori posti a fondamento della paternità.
La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 2315/2024, respingeva l’impugnazione. Avverso tale pronuncia il soccombente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. L’intimata si è difesa con controricorso. La questione centrale attiene alla ritualità della notificazione del ricorso al Procuratore Generale e, soprattutto, alla disciplina della nullità della citazione per mancato rispetto del termine a comparire.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte esamina la mancata notificazione del ricorso al Procuratore Generale presso la Corte d’appello. Richiamando la Cass., Sez. 1, n. 11211 del 2014, resa proprio in un processo per dichiarazione giudiziale di paternità, il Collegio rileva che nei casi di intervento obbligatorio del pubblico ministero la notifica al Procuratore Generale è finalizzata a consentirne l’impugnazione: la sua omissione non è causa di inammissibilità quando il provvedimento impugnato sia conforme alle conclusioni del Procuratore Generale, essendo il controllo di legittimità assicurato dall’intervento del Procuratore Generale presso la Corte di cassazione.
Il primo motivo, con cui si deduceva la nullità della sentenza per l’invalidità della notifica ex art. 140 c.p.c., è dichiarato inammissibile. La Corte osserva che il ricorrente ha reiterato il disconoscimento della firma senza attingere la ratio della decisione impugnata, fondata sulla circostanza che la firma illeggibile era stata apposta da un delegato del destinatario, della cui esistenza il ricorrente non ha dedotto alcunché. Parimenti, il giudice di merito ha correttamente ritenuto che non fosse stata proposta una querela di falso ex art. 221 c.p.c., trattandosi di atti distinti dalla denuncia-querela presentata alla Procura della Repubblica.
Il secondo motivo è invece fondato. La Corte richiama la giurisprudenza consolidata in tema di termini minimi a comparire, decorrenti dalla data della notificazione e da calcolare con riferimento al giorno dell’udienza indicata nell’atto: la nullità per inosservanza non è sanata dal successivo differimento dell’udienza ex art. 168 bis c.p.c. (Cass., Sez. 6-2, n. 2853 del 2018; Cass., Sez. 1, n. 15128 del 2014). Sulla scorta delle Sezioni Unite n. 2258 del 2022, il Collegio afferma che, in caso di vizio della vocatio in ius non rilevato dal giudice ex art. 164 c.p.c., la nullità dedotta in appello impone al giudice di secondo grado di dichiararla e di rinnovare gli atti compiuti nella contumacia del convenuto, mentre l’appellante può chiedere la rimessione in termini ex art. 294 c.p.c. La Corte richiama altresì la Cass., Sez. 3, n. 19265 del 2023.
Nel caso di specie, la notificazione si è perfezionata il 17/08/2022 e, considerata la sospensione dei termini feriali, non ha consentito il rispetto del termine di 90 giorni rispetto all’udienza di comparizione del 28/11/2022 indicata nella citazione. Gli argomenti della Corte d’appello — fondati sull’irrilevanza del ritardo nella notifica e sullo spostamento dell’udienza al 15/12/2022 — non si adeguano ai principi richiamati. L’accoglimento del secondo motivo assorbe il terzo e comporta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese.
Nota della Redazione
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