Opposizione agli atti esecutivi e competenza per materia del tribunale (Cass. civ. Sez. III n. 21829 del 29.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’opposizione con la quale si deducono vizi formali della cartella di pagamento emessa per la riscossione di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada va qualificata come opposizione agli atti esecutivi. Ne consegue che la competenza spetta, per materia, al tribunale e non al giudice di pace, mentre per territorio è competente il giudice del luogo di notifica della cartella, in forza degli artt. 617, comma 1, e 480, comma 3, cod. proc. civ. Il minimo valore della causa non incide sulla competenza per materia, che resta radicata nel tribunale anche quando l’importo assegnato sia di modesta entità.
Il Fatto
Un creditore, munito di titolo esecutivo giudiziale constituito da una sentenza del giudice di pace, avviava l’esecuzione forzata nei confronti di una Prefettura nelle forme del pignoramento presso terzi, colpendo un credito dell’amministrazione verso la tesoreria statale. La Prefettura proponeva opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.; il giudice dell’esecuzione, all’esito della fase sommaria, rigettava l’istanza di sospensione e assegnava al creditore la somma di euro 166,22.
Avverso l’ordinanza di assegnazione la Prefettura proponeva nuova opposizione, questa volta ex art. 617 cod. proc. civ. Rigettata l’istanza di sospensione e instaurata la fase di merito, il Tribunale di Salerno dichiarava con ordinanza la propria “incompetenza funzionale per valore”, sul presupposto che il valore della causa coincidesse con l’importo assegnato e che una controversia di tale entità appartenesse al giudice di pace. La Prefettura ha quindi proposto regolamento di competenza.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione di competenza muovendo dalla qualificazione dell’azione proposta. L’opposizione con cui si deducono vizi formali della cartella di pagamento emessa per la riscossione di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada non è un’opposizione all’esecuzione, ma un’opposizione agli atti esecutivi. Da tale qualificazione discendono effetti precisi sul piano della competenza.
Sul piano della competenza per materia, la Corte afferma che essa spetta al tribunale e non al giudice di pace. Sul piano della competenza per territorio, il giudice competente è quello del luogo di notifica della cartella, in applicazione degli artt. 617, comma 1, e 480, comma 3, cod. proc. civ. Il Collegio richiama sul punto un orientamento consolidato, citando Cass. Sez. 6 n. 3582 del 2022 e Cass. Sez. 6 n. 19051 del 2016.
Il passaggio decisivo riguarda il rapporto tra valore della causa e competenza. Il giudice del merito aveva ancorato la propria incompetenza all’importo assegnato dal giudice dell’esecuzione, ritenendolo determinante per radicare la competenza del giudice di pace. La Corte disattende questa impostazione: la competenza per materia dell’opposizione agli atti esecutivi non è condizionata dal minimo valore della causa, con la conseguenza che l’argomento fondato sull’entità della somma assegnata è irrilevante.
Il regolamento di competenza è pertanto manifestamente fondato. La Corte cassa il provvedimento impugnato e dichiara la competenza del Tribunale di Salerno. Quanto alle spese del giudizio di legittimità, esse seguono la soccombenza ai sensi dell’art. 385, comma 1, cod. proc. civ. e sono liquidate nel dispositivo, riconducendo la fattispecie del regolamento di competenza — che non investe la controversia nella sua interezza ma solo una peculiare questione in rito — alla previsione del comma 5 dell’art. 5 del d.m. n. 55 del 2014. Il ricorrente è condannato alla rifusione delle spese, liquidate in euro 3.000, di cui 200 per spese vive, oltre accessori.
Nota della Redazione
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