Ordine di demolizione per opere abusive fuori centro abitato (TAR Campania n. 508 del 11.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Grava sul proprietario l’onere di provare la risalenza del manufatto edilizio a epoca anteriore al 1967, in applicazione del principio di vicinanza della prova: solo la deduzione di concreti elementi di fatto trasferisce in capo all’Amministrazione l’onere della prova contraria. L’ordinanza di demolizione, quale atto vincolato, non richiede motivazione ulteriore oltre l’individuazione e la qualificazione degli abusi. Le opere pertinenziali e gli interventi asseritamente di manutenzione ordinaria non si sottraggono alla sanzione demolitoria quando, in una visione complessiva e non atomistica, completino la trasformazione urbanistica realizzata dagli abusi. L’art. 34 d.P.R. n. 380/2001 ha valore eccezionale e derogatorio, sicché la verifica della impossibilità di demolire senza pregiudizio per la parte conforme compete al privato in fase esecutiva.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario nel Comune di Castellabate di un compendio immobiliare comprendente manufatti che assume edificati anteriormente al 1967, impugnava l’ordinanza di demolizione con cui gli era stato ingiunto di provvedere, entro novanta giorni, alla rimozione delle opere individuate alle lettere A), B) e C) e al ripristino dello stato dei luoghi. Impugnava altresì il verbale di accertamento e il verbale di sopralluogo presupposti.

Secondo la prospettazione attorea, i fabbricati ricadrebbero fuori dal centro abitato e, essendo risalenti a epoca anteriore al 1967, non sarebbero soggetti a permesso di costruire; il cancello scorrevole interposto tra i manufatti rientrerebbe nell’attività edilizia libera di manutenzione ordinaria. Il Comune resisteva in giudizio, deducendo la realizzazione successiva al 1967 e la carenza dei titoli abilitativi ambientali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso, confermando la qualificazione degli interventi operata dall’Amministrazione. Le opere di cui alle lettere B) e C) risultano edificate senza permesso di costruire, in assenza del nulla osta del Parco e dell’autorizzazione paesaggistica, in zona gravata da vincolo paesaggistico e sismico. Analoga carenza di titolo riguarda il cancello di cui alla lettera A).

Sul primo motivo, relativo alla presunta edificazione ante 1967, il Tribunale osserva che il Comune ha documentato, senza replica avversaria, la realizzazione successiva al 1967 e che le ortofoto storiche non registrano gli immobili in epoca anteriore. Il ricorrente, dal canto suo, non ha fornito alcuna dimostrazione della risalenza. Richiamando Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 7770 del 25.09.2024, il Collegio ribadisce che l’onere probatorio incombe sul proprietario in forza del principio di vicinanza della prova.

Quanto al cancello, la sua riconduzione alla categoria delle opere pertinenziali non lo sottrae alla demolizione. Il punto A.13 dell’allegato A esclude la necessità dell’autorizzazione paesaggistica solo per gli interventi che non interessino i beni vincolati: nella specie il manufatto ricade in area sottoposta a vincolo ambientale. Richiamando TAR Piemonte, Sez. II, n. 532 del 24.03.2025, il Collegio afferma che la valutazione degli abusi va condotta in visione complessiva e non atomistica, poiché il pregiudizio deriva dall’insieme delle opere. L’apposizione del cancello tra i fabbricati abusivi completa la trasformazione urbanistica.

La censura di difetto di motivazione è smentita dalla puntuale qualificazione contenuta nell’ordinanza. Richiamando TAR Lombardia, Sez. IV, n. 1349 del 15.04.2025, il Tribunale ricorda che l’ordine di demolizione è atto vincolato e non richiede motivazione ulteriore. Quanto all’invocata applicazione dell’art. 34 d.P.R. n. 380/2001, la norma ha valore eccezionale e derogatorio: richiamando Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 7822 del 18.08.2023, il Collegio precisa che spetta al privato dimostrare, in modo rigoroso e in fase esecutiva, l’obiettiva impossibilità di ottemperare senza pregiudizio per la parte conforme.

Infine, la censura relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento è disattesa: l’esercizio del potere repressivo costituisce attività vincolata e, richiamando Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 9714 del 10.12.2025, l’omissione non determina l’annullamento ai sensi dell’art. 21-octies legge n. 241/1990. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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