Accesso difensivo agli atti INPS sull’assegno unico senza valutazione anticipata (TAR Campania n. 1014 del 27.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’accesso difensivo è consentito indipendentemente da qualsiasi esame preventivo circa la fondatezza dell’instaurando o già instaurato contenzioso. È preclusa sia all’Amministrazione detentrice del documento sia al giudice adito ex art. 116 c.p.a. ogni valutazione anticipata sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento richiesto, salva la sola ipotesi di evidente e assoluta mancanza di collegamento tra documento ed esigenze difensive, ossia di esercizio pretestuoso o temerario dell’accesso. L’Amministrazione non può respingere l’istanza invocando l’inadempimento dell’istante agli obblighi di mantenimento, trattandosi di profilo estraneo al perimetro dell’art. 24 legge n. 241/1990. Accertato il nesso di strumentalità necessaria tra documentazione e situazione sostanziale da tutelare, il diritto di accesso va riconosciuto.

Il Fatto

Il ricorrente, genitore di figli minori, chiedeva all’INPS di accedere agli atti relativi all’assegno unico universale percepito dall’ex coniuge per il mantenimento della prole, al fine di tutelare le proprie ragioni patrimoniali in sede civile. Contestualmente domandava la corresponsione in proprio favore del 50% di quella provvidenza, ai sensi del d.lgs. n. 230/2021.

L’INPS trasmetteva l’istanza alla controinteressata ai sensi dell’art. 24 legge n. 241/1990. Questa si opponeva, deducendo l’inadempimento del ricorrente agli obblighi di mantenimento. L’Amministrazione riconosceva allora il 50% dell’assegno a far data dal mese indicato, ma respingeva l’accesso recependo le ragioni dell’opponente. Di qui il ricorso, affidato a censure per violazione di legge ed eccesso di potere. L’INPS eccepiva l’inammissibilità, sostenendo che la pretesa era già soddisfatta dal riconoscimento dell’assegno.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dalla qualificazione dell’istanza come accesso difensivo e ricorda la giurisprudenza consolidata: esso è consentito a prescindere da ogni esame preventivo sulla fondatezza del contenzioso. Il Collegio richiama Cons. Stato sez. V n. 7457/2025, secondo cui è preclusa all’Amministrazione e al giudice ogni valutazione anticipata sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento, salva l’evidente e assoluta mancanza di collegamento con le esigenze difensive.

Respinge l’eccezione di inammissibilità dell’INPS: il riconoscimento dell’assegno non esaurisce l’interesse del ricorrente, che mira a ottenere la medesima provvidenza anche per i periodi pregressi in cui l’ex coniuge l’avrebbe percepita per intero.

Il punto da valutare è la strumentalità necessaria tra documentazione e contenzioso prospettato. Il ricorrente ha spiegato che l’accesso ha piena attinenza alle proprie pretese; se ha ottenuto l’assegno solo dall’istanza, la documentazione potrebbe consentirgli di chiederlo per il passato. La controversia attiene alla correttezza del procedimento di riconoscimento in favore dell’ex coniuge.

Il Collegio richiama quindi Cons. Stato sez. V n. 2922 del 04.04.2025: l’ostensione passa per un rigoroso e motivato vaglio sul nesso di strumentalità, ma, salvo il caso di esercizio pretestuoso o temerario, né l’Amministrazione né il giudice amministrativo possono svolgere valutazioni anticipate sull’influenza o sulla decisività del documento, competendo tale apprezzamento solo all’autorità investita della questione.

Definita giudizialmente rilevante la documentazione, il ricorso è accolto. L’INPS dovrà consentire l’accesso trasmettendo gli atti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza. Le spese sono compensate in considerazione dell’andamento del procedimento e della delicatezza delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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