Denuncia archiviata e dolo di calunnia: prova del ruolo e merito (Cass. civ. Sez. III n. 162 del 03.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Qualora il danneggiato agisca per il risarcimento dei danni conseguenti a una denuncia poi archiviata, l’accertamento del carattere calunnioso dell’esposto presuppone la prova del dolo di calunnia in capo al denunciante, inteso come piena consapevolezza dell’innocenza dell’incolpato. La mancanza di prova, anche su uno solo degli elementi costitutivi del reato, non può essere posta a carico del denunciante, non essendo sufficiente, a tal fine, la mera colpa per leggerezza, avventatezza o errore. In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, pur deducendo violazioni di legge, si risolva nella richiesta di una nuova valutazione delle risultanze istruttorie e dei ruoli professionali coinvolti, attività riservata al giudice di merito.
Il Fatto
Un collaboratore esterno di un Comune, incaricato di esaminare le pratiche relative agli eventi sismici del 2009, riscontrava irregolarità su un fabbricato e ne riferiva al Sindaco, indicando il progettista e direttore dei lavori. La persona indicata presentava quindi denuncia nei suoi confronti per falso in atto pubblico, abuso di ufficio e diffamazione; il procedimento penale si concludeva con l’archiviazione.
Il collaboratore conveniva così in giudizio il denunciante davanti al Tribunale di Ascoli Piceno, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in euro 250.000. Il convenuto resisteva e spiegava riconvenzionale; il Tribunale rigettava entrambe le domande. La Corte d’appello di Ancona rigettava l’impugnazione, confermando la decisione e condannando l’appellante alle spese. Il soccombente propone ricorso per cassazione con tre motivi, cui il resistente replica con controricorso.
La Motivazione della Corte
La questione centrale è se la responsabilità del denunciante possa fondarsi sull’accertata insussistenza dei fatti denunciati o richieda la dimostrazione del dolo di calunnia. La Corte ribadisce che la domanda risarcitoria ha come presupposto l’affermazione del comportamento asseritamente calunnioso: non è sufficiente provare il ruolo professionale contestato, occorrendo la consapevolezza dell’innocenza dell’incolpato. La colpa del denunciante, per quanto grave, non integra gli estremi del reato.
Il primo motivo — incentrato sulla prova documentale e sulla responsabilità del direttore dei lavori ex art. 29 del d.P.R. n. 380 del 2001 — è dichiarato inammissibile. Il ricorrente, pur invocando gli artt. 2699 e 2702 cod. civ. e gli artt. 116 e 132 cod. proc. civ., mira in realtà a una rivalutazione del merito preclusa in sede di legittimità. La Corte aggiunge che il vizio di motivazione è censurabile solo in presenza di mancanza assoluta di motivi, contrasto tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza.
Il secondo motivo contesta l’attribuzione della qualità di teste e l’attendibilità delle deposizioni, con riferimento agli artt. 2722 e 2725 cod. civ. e all’art. 246 cod. proc. civ.. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 9456 del 2023, secondo cui l’incapacità a testimoniare non è rilevabile d’ufficio e l’eventuale nullità va eccepita subito dopo l’escussione, a pena di sanatoria. Poiché il ricorrente non ha documentato contestazioni in merito, la questione è ormai irrilevante e il motivo si risolve in un tentativo di nuovo esame del merito.
Il terzo motivo deduce l’omesso esame della contabilità finale firmata dal resistente e la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ. La Corte lo dichiara inammissibile: opera la preclusione propria della pronuncia c.d. doppia conforme ex art. 348-ter cod. proc. civ., e la censura non coglie la ratio decidendi, poiché l’accoglimento non scalfirebbe l’accertata assenza del dolo. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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