Notifica cartella: CAD senza ragioni mancato recapito impedisce presunzione conoscenza (Cass. civ. Sez. V n. 14717 del 27.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notifica di atto impositivo a mezzo del servizio postale, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere fornita dal notificante esclusivamente mediante la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito. Qualora l’ufficiale postale abbia restituito il plico al mittente senza indicare le specifiche circostanze di fatto che hanno impedito la consegna, come richiesto dall’art. 23 del regolamento postale, non si forma la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 cod. civ. e la notificazione è nulla. La regola mira a garantire la controllabilità ex post dell’attività dell’agente postale e la conoscibilità dell’atto da parte del destinatario.
Il Fatto
Il contribuente impugnava quattro atti di pignoramento presso terzi e le due cartelle presupposte, relative a imposte per l’anno 2006 e all’addizionale IRPEF 2015. La Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello del contribuente avverso la sentenza di primo grado, confermando il rigetto del ricorso introduttivo.
Il giudice di appello riteneva perfezionato il procedimento notificatorio delle due cartelle, qualificando come mera irregolarità formale la circostanza che l’avviso di ricevimento, con il quale i plichi erano stati restituiti al mittente, non recasse le ragioni per le quali non era stato possibile consegnare le comunicazioni di avvenuto deposito. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo; resistevano le due Agenzie con unico controricorso. Comunicata la proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis cod. proc. civ., la parte privata chiedeva la decisione del ricorso, avviato alla trattazione in camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il motivo denunciava la violazione del principio di preferenzialità delle modalità di notifica, degli artt. 137 ss. cod. proc. civ. e dell’art. 156 cod. proc. civ., in combinato disposto con l’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, con l’art. 60 del d.P.R. n. 600/1972 e con l’art. 23 del regolamento postale. Secondo il ricorrente, l’omessa attestazione del concreto motivo di mancato recapito della raccomandata informativa comportava la nullità della notificazione, per difetto di prova della correttezza dell’attività dell’agente postale.
La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 10012 del 15 aprile 2021: in caso di mancata consegna per rifiuto, temporanea assenza o inidoneità di altre persone a ricevere, la prova del perfezionamento può essere data dal notificante solo attraverso la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito, non essendo sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione. La ratio è quella di assicurare al notificatario una ragionevole possibilità di conoscenza della pendenza della notifica, trovando così equilibrio tra le esigenze del notificante e quelle del destinatario.
In continuità, la Corte richiama Cass. n. 8895 del 18 marzo 2022: quando dall’avviso di ricevimento risulti che l’ufficiale postale, assente il destinatario anche al momento della consegna della raccomandata informativa, abbia immesso l’avviso nella cassetta postale e restituito l’atto al mittente, la notifica si perfeziona decorsi dieci giorni senza ritiro, operando la presunzione dell’art. 1335 cod. civ.
Nel caso in esame, il giudice di appello ha enunciato il precedente ma non lo ha correttamente applicato. È incontestato, per accertamento dello stesso giudice, che l’avviso di ricevimento della CAD, rispedito al mittente, non conteneva, contrariamente a quanto previsto dall’art. 23 del regolamento postale, la specifica indicazione delle circostanze di fatto che avevano impedito la consegna. Tale omissione impedisce la formazione della presunzione di conoscenza e determina la nullità della notificazione delle cartelle.
Il ricorso è quindi accolto, la sentenza impugnata cassata e la controversia decisa nel merito con l’accoglimento dell’originario ricorso del contribuente. Le spese dei gradi di merito sono integralmente compensate, atteso il recente formarsi dell’orientamento; quelle del giudizio di legittimità sono poste a carico solidale delle controricorrenti.
Nota della Redazione
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