Opposizione allo stato passivo, riqualificazione del vizio di cassazione (Cass. civ. Sez. I n. 164 del 03.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel caso di impropria intestazione del denunciato vizio di legittimità, ove la Corte possa agevolmente procedere, sulla base delle argomentazioni esposte a sostegno del motivo, alla corretta qualificazione dello stesso, deve escludersi l’inammissibilità del mezzo di impugnazione. Il giudice di merito che ometta completamente l’esame di un fatto storico, ritualmente dedotto e documentato dalla parte, incorre nel vizio di motivazione di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., anche se la censura sia stata rubricata sotto la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. La riqualificazione del motivo opera nel rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e non integra una violazione del diritto di difesa della controparte.

Il Fatto

Con decreto ex art. 99 legge fall., il Tribunale di Ferrara ha respinto l’opposizione proposta da una banca, in nome e per conto di una società finanziaria, allo stato passivo di un fallimento. Il giudice delegato aveva a sua volta rigettato la domanda di ammissione in chirografo di un credito di oltre due milioni di euro, derivante da una fideiussione che la società poi fallita avrebbe prestato a garanzia delle obbligazioni di una terza società verso un pool di banche.

Il Tribunale ha rilevato che non era stata fornita la prova della sussistenza della fideiussione, poiché i documenti prodotti indicavano quale banca finanziatrice un diverso istituto e quale garante una società con altra denominazione. La banca ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; il fallimento non ha svolto difese.

La Motivazione della Corte

Il secondo motivo deduce violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.: il decreto sarebbe nullo perché il tema dell’individuazione del soggetto che ha rilasciato la fideiussione non era stato oggetto di discussione nella fase di accertamento dello stato passivo. La banca ha allegato la documentazione da cui risulterebbe che la diversa società garantę era la medesima garante, per effetto di una mera variazione di denominazione sociale.

La Corte esamina prioritariamente il secondo motivo, perché investe la ratio decidendi. La censura, pur rubricata sotto la violazione dell’art. 112, è in realtà sussumibile nello schema del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Richiamando consolidata giurisprudenza, anche a Sezioni Unite, il Collegio ribadisce che, in caso di impropria intestazione del vizio, la qualificazione corretta del motivo è possibile quando le argomentazioni ne consentono l’agevole sussunzione, con conseguente esclusione dell’inammissibilità.

Nel caso concreto la ricorrente ascrive al Tribunale di aver affermato la diversità dei soggetti, senza considerare che la banca aveva allegato e dimostrato l’identità degli stessi in virtù della sola modifica della denominazione sociale. Il giudice di merito ha completamente obliterato l’esame di tale fatto storico, peraltro documentato dalla visura camerale storica, ove risulta annotata l’iscrizione della variazione della denominazione.

Il motivo è dunque fondato. L’accoglimento comporta l’assorbimento del primo motivo. L’impugnato decreto è cassato con rinvio al Tribunale di Ferrara, in diversa composizione, cui è demandata anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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