Denuncia orale con allegazione di documenti vale come querela (Cass. pen. Sez. II n. 32987 del 07.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di condizioni di procedibilità, la volontà di proporre querela è legittimamente desumibile dalla presentazione alle forze dell’ordine di una denuncia, accompagnata dall’allegazione, in funzione delle indagini da svolgersi, di documentazione utile all’individuazione dell’autore del reato. L’istanza punitiva non richiede l’uso di formule sacramentali e, nei casi dubbi, va interpretata conformemente al principio del favor querelae. Il motivo di ricorso per cassazione che introduce una questione non dedotta in appello è inammissibile, salvo che si tratti di questione rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Le censure che investono la persuasività e la comparazione degli elementi probatori costituiscono motivi di merito, estranei al giudizio di legittimità.
Il Fatto
La sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Palmi, aveva dichiarato l’imputato colpevole di truffa aggravata e lo aveva condannato alle pene di legge. La Corte d’appello di Reggio Calabria aveva confermato la decisione con sentenza resa in data 5 marzo 2026.
Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi: violazione dell’art. 640 cod. pen. e vizio di motivazione sull’affermazione di responsabilità; difetto della condizione di procedibilità della querela; erronea applicazione della recidiva con aumento di pena di due terzi; omessa applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta per primo il secondo motivo, di natura preliminare perché investe la procedibilità dell’azione penale. Il ricorrente sosteneva che, esclusa dalla Corte di merito l’aggravante della minorata difesa, il fatto doveva qualificarsi come truffa semplice ai sensi dell’art. 640, primo comma, cod. pen., perseguibile a querela, e che l’atto iniziale del procedimento — un verbale di ricezione di denuncia orale — non integrava una querela.
La Corte, richiamando Sez. 4, n. 10462 del 21/01/2025, ha ribadito che la volontà punitiva è desumibile dalla denuncia accompagnata dall’allegazione di documentazione, fotografie e videoriprese utili all’individuazione dell’autore del reato. L’istanza non esige formule sacramentali e i casi dubbi si interpretano secondo il favor querelae. Nel caso concreto, la persona offesa aveva allegato alla denuncia la copia delle conversazioni avute via internet con l’anonimo venditore: allegazione compiuta in un’ottica di agevolazione delle indagini. La doglianza è stata quindi respinta.
Quanto al primo motivo, la Corte ha ricordato che ci si trova in presenza di doppia conforme, con la conseguenza che le due sentenze di merito si leggono congiuntamente come un unico corpo decisionale, secondo i parametri indicati da Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013 e Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019. Le censure proposte intendevano sottoporre al giudizio di legittimità aspetti rimessi alla competenza esclusiva del giudice di merito: l’apprezzamento delle prove e la scelta della ricostruzione dei fatti maggiormente plausibile. Rientrano tra i motivi non consentiti dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. le doglianze che attaccano la persuasività o la puntualità della motivazione, sollecitando una diversa comparazione dei significati probatori.
Nel merito della responsabilità, la Corte ha rilevato che la motivazione d’appello non è apparente né tautologica: essa esamina analiticamente le deduzioni difensive e le disattende con argomentazioni specifiche. Il profitto della truffa era confluito su una carta di credito intestata all’imputato e le generalità fornite alla persona offesa per il bonifico dell’acconto erano le sue: elementi che la Corte territoriale ha ritenuto indici chiari di una condotta truffaldina piena e consapevole. Quanto ai prelievi in località diversa dal comune di residenza, la Corte ha osservato che la carta poteva essere utilizzata presso qualunque sportello ATM.
Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione sulla recidiva e sul trattamento sanzionatorio non era stata dedotta con l’atto di appello. Il Collegio ha applicato il principio, richiamando Sez. 2, n. 7532 del 25/11/2025, secondo cui i punti della decisione non impugnati acquistano stabilità in forza del tantum devolutum quantum appellatum, salvo che si tratti di questione rilevabile d’ufficio.
Il quarto motivo è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte d’appello aveva congruamente escluso l’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen., rilevando che il danno di mille euro non era di lieve entità, che le modalità della condotta, realizzate con mezzi telematici, presentavano una diffusività incompatibile con la tenuità e che difettava il requisito della non abitualità. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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