Omessa traduzione avviso riesame: nullità e onere allegazione difensore (Cass. pen. Sez. 3 n. 5446 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’omessa traduzione dell’avviso di fissazione dell’udienza di riesame in lingua comprensibile all’indagato alloglotta non integra alcuna nullità, né con riferimento a tale atto né con riferimento a quelli da questo dipendenti, non essendo tale avviso incluso nell’elenco degli atti per i quali l’art. 143, comma secondo, cod. proc. pen. prevede l’obbligo di traduzione. L’imputato alloglotta che si dolga dell’omessa traduzione dell’ordinanza applicativa della custodia cautelare ha l’onere di indicare l’esistenza di un interesse a ricorrere concreto, attuale e verificabile, non essendo sufficiente la mera allegazione di un pregiudizio astratto o potenziale. La mancata traduzione dell’avviso non esplica funzione informativa in ordine alle “accuse” mosse al destinatario della misura cautelare, contenendo solo la data dell’udienza fissata per l’esame del gravame.
Il Fatto
Il Tribunale di Salerno, in sede di rinvio disposto dalla Sezione 4 della Corte di Cassazione, ha sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari nei confronti di un indagato per detenzione di sostanze stupefacenti. La sentenza rescindente aveva affermato il principio secondo cui l’imputato alloglotto deve indicare un interesse concreto all’impugnazione dell’ordinanza cautelare non tradotta.
Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame, l’indagato ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione delle norme in materia di traduzione degli atti per la mancata traduzione del decreto di fissazione dell’udienza camerale, nonché l’insussistenza delle esigenze cautelari per il tempo trascorso dal fatto e l’assenza di collegamenti con la criminalità organizzata.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il primo motivo infondato, richiamando il condivisibile orientamento per cui l’omessa traduzione dell’avviso di fissazione dell’udienza di riesame non determina alcuna conseguenza processuale. L’avviso non rientra tra gli atti per i quali l’art. 143 cod. proc. pen. impone la traduzione obbligatoria e non svolge una funzione informativa sulle accuse, limitandosi a indicare la data dell’udienza fissata per l’esame del gravame proposto dall’indagato o dal suo difensore.
La Corte ha richiamato i precedenti in materia, escludendo anche la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 143 e 309 cod. proc. pen. La selezione legislativa degli atti da tradurre non determina disparità di trattamento, essendo il diritto di difesa pienamente garantito dalla facoltà di avvalersi dell’assistenza gratuita di un interprete.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Il Tribunale aveva congruamente motivato la sussistenza del pericolo di recidivanza valorizzando il quantitativo di droga sequestrata, il materiale per il confezionamento delle dosi e le precarie condizioni economiche dell’indagato, elementi ritenuti indicativi dell’affidabilità dello stesso verso i fornitori rimasti ignoti.
La scelta degli arresti domiciliari, in sostituzione della custodia in carcere, è stata giudicata immune da vizi di illogicità manifesta, ritenendo il Tribunale che una misura non detentiva non avrebbe inciso sulla possibilità dell’indagato di mantenere contatti con clienti e fornitori.
Il ricorso è stato pertanto rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 143 c.p.p. – Diritto all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali
- Art. 309 c.p.p. – Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva