Giudicato parziale e inoperatività della remissione di querela nel giudizio di rinvio (Cass. pen. Sez. II n. 32990 del 07.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di sentenza plurima relativa a più reati, ciascuno dei quali costituisce un capo autonomo, la mancata proposizione dell’impugnazione su alcuni di essi determina la formazione del giudicato parziale ai sensi dell’art. 624, comma 1, cod. proc. pen. Formatosi tale giudicato sui capi non investiti da ricorso, nel successivo giudizio di rinvio non è più rilevabile alcuna causa di non punibilità prevista dall’art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la remissione di querela. Gli effetti tipici del giudicato progressivo, compresi la definizione dell’ambito cognitivo e decisorio del rinvio e la non rilevabilità delle cause estintive del reato, non contrastano con la presunzione di innocenza di cui all’art. 27, secondo comma, Cost., essendo dipendenti dall’accertamento irrevocabile della colpevolezza.
Il Fatto
Due imputati, condannati in esito a giudizio abbreviato per una pluralità di reati, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano, in sede di rinvio, aveva rideterminato la pena in relazione ai c.d. “reati residui”.
Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto la violazione di legge per non avere la Corte territoriale dichiarato l’estinzione dei reati residui per intervenuta remissione di querela, ritenuta riferibile non solo al capo originariamente più grave, ma anche agli altri, trattandosi di condizione di procedibilità operante in ogni stato e grado del procedimento, incluso il giudizio di rinvio. Con il secondo motivo hanno censurato il vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, lamentando che la Corte si sarebbe limitata al calcolo aritmetico della sanzione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte muove dalla nozione di capo della sentenza, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 1 del 19.01.2000, Tuzzolino, e Sezioni Unite n. 6903 del 27.05.2016, Aiello. Nella sentenza plurima ciascuna decisione relativa a una singola imputazione costituisce un capo autonomo, con un proprio rapporto processuale.
Nel caso concreto, i ricorrenti non avevano impugnato i capi relativi ai reati residui con il ricorso definito dalla Cassazione il 16 febbraio 2023. Su tali capi si era dunque formato il giudicato parziale, secondo quanto previsto dall’art. 624, comma 1, cod. proc. pen., che attribuisce autorità di cosa giudicata alle parti della sentenza non annullate e prive di connessione essenziale con la parte annullata.
Richiamando la sentenza Tuzzolino, la Corte ribadisce che il giudicato può formarsi in modo non simultaneo ma progressivo, attraverso una pluralità di decisioni cristallizzatesi su singoli punti in fasi e gradi diversi del processo. Una volta divenuta irrevocabile l’affermazione di responsabilità sui capi non impugnati, non può più porsi questione sull’applicabilità, nel giudizio di rinvio, di alcuna causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., come la remissione di querela.
Il Collegio distingue nettamente il caso in esame da quello in cui il rinvio verta su uno stesso capo della sentenza. Solo in quest’ultima ipotesi, poiché la regiudicanda su quel capo non si è conclusa, la remissione di querela esplica il proprio effetto estintivo: a tale evenienza si riferiscono le pronunce richiamate dai ricorrenti, tra cui Sez. III n. 28519 del 18.04.2024, Ghezzi, e Sez. I n. 42994 del 07.10.2008, Carissimi, nonché la successiva Sezioni Unite n. 3423 del 29.10.2020, Gialluisi.
Da tale ultima decisione la Corte trae il fondamento giustificativo degli effetti del giudicato progressivo, che non si limitano alla definizione dell’ambito cognitivo e decisorio del rinvio, ma comprendono la barriera alla rilevazione delle cause estintive del reato. Se il giudicato ha sancito l’irrevocabilità dell’accertamento del reato e della sua attribuzione all’imputato, l’annullamento parziale relativo a punti del medesimo capo non esclude tali effetti, che non contrastano con la presunzione di innocenza, dipendendo da un accertamento di colpevolezza ormai definitivo.
Infondato è anche il secondo motivo. La Corte territoriale ha determinato la sanzione ben al di sotto della media edittale, ritenendola congrua anche in ragione delle concrete modalità della condotta. La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, cui è sufficiente dar conto dell’impiego dei criteri dell’art. 133 cod. pen., richiamando la gravità del reato o la capacità a delinquere; solo quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale è necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito, secondo Sez. II n. 36104 del 27.04.2017, Mastro, e Sez. III n. 33773 del 29.05.2007, Ruggieri. Segue il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.