Depennamento illegittimo da graduatoria ATA e tutela ripristinatoria del rapporto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26357 del 07.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di ripristino del rapporto di lavoro, consequenziale all’accertamento dell’illegittimità del provvedimento di depennamento dalla graduatoria e della risoluzione del contratto, non può ritenersi implicitamente rigettata per effetto del riconoscimento del risarcimento del danno, non essendo le due tutele incompatibili. Il giudice di merito che ometta ogni statuizione sul punto incorre nel vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., rilevabile ai sensi dell’art. 360, n. 4, cod. proc. civ. In materia di pubblico impiego contrattualizzato, in caso di mancata o ritardata assunzione addebitabile alla P.A., il lavoratore deve allegare unicamente il pregiudizio consistente nella perdita delle retribuzioni che avrebbe potuto conseguire, senza necessità di dedurre espressamente la condizione di inoccupazione o di occupazione deteriorе, che attiene al piano della prova. Il danno è pari alle retribuzioni perse, salvo aliunde perceptum, e può essere dimostrato anche mediante presunzioni, con esercizio dei poteri istruttori d’ufficio.
Il Fatto
Il ricorrente aveva agito in giudizio per l’accertamento dell’illegittimità del provvedimento di decadenza dalla graduatoria provinciale di prima fascia per il profilo di collaboratore scolastico e della conseguente risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, chiedendo la disapplicazione dei provvedimenti, il reinserimento in graduatoria, l’accertamento del diritto alla sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato e il risarcimento del danno. L’amministrazione resisteva eccependo la mancanza del titolo di studio dichiarato.
Il Tribunale rigettava il ricorso per dubbi sulla veridicità del diploma. La Corte d’Appello di Milano accoglieva parzialmente l’appello, escludendo in fatto la falsità del titolo e dichiarando l’illegittimità del depennamento e della risoluzione contrattuale, con condanna del Ministero al risarcimento del danno quantificato in una somma lorda indicata come corrispondente alla retribuzione di un anno. Avverso tale sentenza il lavoratore proponeva ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per l’omessa pronuncia sulla domanda di immediato reinserimento nel posto di lavoro. La Corte ha ritenuto il motivo fondato: dalla trascrizione delle conclusioni di primo grado emerge l’assenza di statuizione espressa sulla domanda di sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato, equivalente a domanda di ripristino del rapporto.
Trattandosi di domanda specifica consequenziale all’accoglimento della domanda di illegittimità del depennamento, non è configurabile un rigetto implicito. Il riconoscimento del risarcimento del danno, infatti, non è incompatibile con la tutela ripristinatoria rivendicata. La Corte richiama il principio già affermato in tema di tutela reale nel rapporto di lavoro privato, ove la domanda di reintegrazione è logicamente consequenziale all’accertamento dell’illegittimità del recesso (Cass. n. 14327/2012) e la reintegrazione, salvo espressa rinuncia, è compresa come effetto tipico della tutela reale nella domanda di declaratoria di illegittimità del recesso (Cass. n. 8053/2022).
L’esclusione di pronuncia richiede dunque una motivazione specifica, e l’assenza di statuizione non consente di ricavare alcun ordine all’amministrazione incidente sul rapporto, determinando il vizio processuale denunciato.
Parimenti fondato è il secondo motivo, relativo alla quantificazione del danno. La Corte osserva che, sebbene non si discuta di licenziamento in senso tecnico ma di un provvedimento di risoluzione conseguente all’affermata, e poi esclusa, mancanza del titolo di studio, operano i principi generali secondo cui, in caso di diniego o ritardo nell’assunzione, il danno è pari alle retribuzioni perse, salva l’eccezione e la dimostrazione dell’aliunde perceptum.
In materia di pubblico impiego contrattualizzato, il lavoratore è tenuto ad allegare unicamente il pregiudizio consistente nella tardiva od omessa attribuzione del posto e nella perdita delle retribuzioni, senza che occorra l’allegazione esplicita della condizione di inoccupazione, che costituisce piuttosto elemento di prova. Il giudice di merito, in presenza di un quadro fattuale coerente e di una plausibile pista probatoria, deve esercitare i poteri istruttori d’ufficio. La Corte richiama Cass. n. 17367/2025 e Cass. n. 17223/2023. Il ricorso è pertanto accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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