Autonomia funzionale del ramo d’azienda: accertamento di fatto riservato al giudice di merito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6913 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di trasferimento di ramo d’azienda, la verifica della sussistenza dei presupposti dell’autonomia funzionale e della preesistenza, rilevanti ai sensi dell’art. 2112, comma 5, c.c., integra un accertamento di fatto riservato al giudice di merito. Tale accertamento è censurabile per cassazione, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., solo laddove alla fattispecie, così come accertata, sia stata applicata una norma dettata per ipotesi diverse (vizio di sussunzione), ovvero, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., nell’ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo. Il giudice di legittimità non può procedere a una rivalutazione dei fatti storici o del compendio probatorio, sindacato di merito a esso sottratto.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Roma, riformando la sentenza di primo grado, aveva respinto il ricorso di un gruppo di lavoratori che avevano impugnato la cessione del ramo d’azienda denominato “Service Factory Operate & Building Italy”, avvenuta con decorrenza dal 1° gennaio 2018, dalla società cedente alla cessionaria. I lavoratori, dipendenti trasferiti, chiedevano l’accertamento della nullità o illegittimità della cessione del loro rapporto di lavoro, contestando la sussistenza dei requisiti di preesistenza e di autonomia funzionale del ramo ceduto. La Corte territoriale, valutato il compendio istruttorio, aveva invece ritenuto sussistenti tali presupposti. Avverso tale decisione, i lavoratori soccombenti proponevano ricorso per cassazione, affidato a nove motivi.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Corte di legittimità ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per la maggior parte dei ricorrenti, avendo questi sottoscritto verbali di conciliazione con la società controricorrente. Il ricorso è stato, quindi, esaminato limitatamente alle posizioni dei restanti due lavoratori, come concordemente indicato dalle parti.
La Cassazione ha scrutinato i motivi di ricorso, respingendoli. Con riferimento alle doglianze sulla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ha ribadito che la violazione dell’art. 115 è deducibile solo qualora si denunci che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti o abbia giudicato sulla base di prove non introdotte, non già quando abbia valutato prove acquisite in altro giudizio. Parimenti, ha precisato che la violazione dell’art. 116 è configurabile solo nell’ipotesi in cui il giudice non abbia operato secondo il suo prudente apprezzamento, attribuendo alla prova un valore diverso da quello legale.
La Corte ha inoltre escluso che la sentenza impugnata abbia utilizzato accertamenti fattuali estranei al giudizio. Il richiamo a un precedente di legittimità, relativo a una diversa e precedente cessione, è stato considerato legittimo in quanto finalizzato a corroborare i principi di diritto in tema di autonomia funzionale e di irrilevanza della mancata cessione di alcuni software, e non a trasporre nel processo fatti accertati in altra controversia. La valutazione del compendio probatorio, inclusa l’opportunità di fare ricorso a presunzioni semplici, è stata ritenuta compito istituzionale del giudice di merito, il cui esito si sottrae al controllo di legittimità.
Quanto al vizio di motivazione apparente, la Suprema Corte ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità, limitato alle ipotesi di mancanza assoluta della motivazione o di sua obiettiva incomprensibilità, non ravvisabili nel caso di specie. La Corte territoriale ha, infatti, adeguatamente spiegato le ragioni per cui il trasferimento di personale specializzato, mezzi e attrezzature fosse elemento centrale per l’attività svolta, rendendo non dirimente la mancata cessione di alcuni applicativi informatici.
Infine, la Cassazione ha escluso ogni inversione dell’onere probatorio, affermando che la società aveva dimostrato l’esistenza di un’entità economica autonoma già al momento dello scorporo. Ha, infine, dichiarato l’inammissibilità delle doglianze relative all’omesso esame di fatti processuali, quale la pretesa non contestazione, e ha respinto il ricorso, condannando i ricorrenti alla rifusione delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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