Deposito cauzionale come pegno irregolare e compensazione nel fallimento (Cass. civ. Sez. I n. 30765 del 22.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di locazione, il deposito cauzionale versato dal conduttore ha carattere di pegno irregolare: la somma di denaro che lo costituisce passa in proprietà del locatore, mentre il conduttore vanta un diritto di credito alla restituzione solo dal momento in cui, venuta meno la funzione della garanzia, può chiederne la restituzione. Ne deriva che il locatore che trattenga definitivamente la somma consegnata non ottiene un pagamento con mezzi anomali revocabile, poiché soddisfa un diritto sul proprio, al di fuori del concorso con gli altri creditori e senza operare alcuna compensazione. Ove il trattenimento integri compensazione, questa resta disciplinata dall’art. 56 l. fall. e presuppone che entrambi i crediti siano sorti prima della dichiarazione di fallimento. Il rigetto delle censure contro una delle autonome rationes decidendi rende inammissibile per carenza di interesse il motivo che attinge l’altra.

Il Fatto

Un locatore aveva concesso in locazione un immobile non abitativo; la conduttrice aveva versato, a titolo di deposito cauzionale, una somma pari a sei mensilità del canone, con l’obbligo contrattuale di sostituirla con una garanzia bancaria a prima richiesta. Dopo la proposizione di una procedura di concordato preventivo e la successiva dichiarazione di fallimento della conduttrice, il locatore aveva trattenuto la somma manifestando la volontà di soddisfare i propri crediti da canoni e da danni.

Il Tribunale aveva accolto la domanda del Fallimento, revocando ai sensi dell’art. 67, comma 1, n. 2, l. fall. il pagamento ottenuto nel periodo sospetto. La Corte d’Appello, in riforma, aveva qualificato il deposito come pegno irregolare ed escluso la revocabilità. Il Fallimento ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; il locatore ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi — violazione dell’art. 1851 cod. civ. e degli artt. 2786, 2787, 1362 e segg. cod. civ. — sono stati riuniti e ritenuti infondati. La Corte richiama il principio consolidato secondo cui il deposito cauzionale del conduttore ha natura di pegno irregolare: la somma passa in proprietà del locatore, mentre il conduttore è creditore della restituzione solo quando la funzione della garanzia viene meno.

La qualificazione produce conseguenze precise. A differenza del pegno regolare, le somme depositate diventano di proprietà del creditore, che si soddisfa non tramite il meccanismo degli artt. 2796-2798 cod. civ. — che postula l’altruità delle cose ricevute — bensì direttamente, fuori dal concorso con gli altri creditori, mediante un’operazione contabile estranea alla compensazione. La Corte richiama Cass. Sez. 3 n. 1564 del 1976, Cass. Sez. 3 n. 646 del 1980, Cass. n. 2711/2021 e Cass. Sez. 1 del 1° febbraio 2008. La Corte d’Appello si è attenuta a tali principi.

Il terzo motivo censura il profilo della compensazione ex art. 56 l. fall., lamentando l’insorgenza dei crediti prima del fallimento. La Corte lo dichiara inammissibile per carenza di interesse ad impugnare: la sentenza si fonda su due rationes decidendi autonome — la qualificazione come pegno irregolare e la ritenuta rinuncia del locatore a trattenere la somma, con conseguente compensabilità.

Il rigetto delle censure contro la prima ragione decisoria rende irrilevante l’eventuale accoglimento del motivo che attinge la seconda: la cassazione del provvedimento non potrebbe comunque conseguirne. Il ricorso è quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e con obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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