Copia delle relate di notifica e onere di contestazione specifica (Cass. civ. Sez. V n. 14004 del 20.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il disconoscimento della conformità all’originale di una copia fotostatica di una relata di notificazione, ai sensi dell’art. 2719 cod. civ., non produce gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata di cui all’art. 215, primo comma, n. 2, cod. proc. civ. e non impedisce al giudice di accertare la conformità all’originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. La contestazione deve essere operata a pena di inefficacia in modo chiaro e circostanziato, con indicazione specifica del documento e degli aspetti per i quali si assume difforme dall’originale. La prova del perfezionamento della notificazione della cartella di pagamento è assolta con la produzione della relata e/o dell’avviso di ricevimento, non occorrendo la produzione della copia della cartella stessa.

Il Fatto

La contribuente impugnava una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e le cartelle di pagamento alla stessa sottese. La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso; la Commissione tributaria regionale della Sicilia, in parziale accoglimento dell’appello, rilevava l’inesistenza della notificazione della comunicazione preventiva, effettuata a mezzo operatore privato postale, ma riteneva regolare la notificazione delle cartelle, le cui relate erano state prodotte in copia dalla società di riscossione senza specifica contestazione.

La contribuente ricorreva per cassazione con sei motivi, dolendosi, tra l’altro, della valenza probatoria attribuita alle relate prodotte in fotocopia e della validità delle notificazioni effettuate con l’ausilio di gestori privati e a mezzo PEC. La società di riscossione resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il motivo sulla prova della notificazione. Secondo l’orientamento consolidato, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell’avviso di ricevimento, non essendo necessaria la produzione della copia della cartella, che, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, si presume conosciuta ai sensi dell’art. 1335 cod. civ., salvo prova contraria del contribuente.

Il punto centrale riguarda la copia della relata contestata nella conformità all’originale. Il disconoscimento ex art. 2719 cod. civ. non vincola il giudice all’esclusione della riproduzione, ma lo impegna a valutare le difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli presuntivi, come l’attestazione di conformità dell’agente della riscossione alle riproduzioni informatiche in suo possesso.

Quanto all’onere di contestazione, la Corte chiarisce che esso va assolto con una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto, idonea a desumere in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, non bastando contestazioni generiche o onnicomprensive. La contestazione deve indicare sia il documento, sia gli aspetti per i quali si assume difforme dall’originale.

Nel caso concreto la censura è infondata: il giudice di appello ha qualificato la contestazione come del tutto generica e, con accertamento di merito non sindacabile in sede di legittimità, ha desunto l’efficacia probatoria delle relate dalla loro conservazione mediante scannerizzazione degli originali negli archivi dell’agente e dall’attestazione di conformità. Gli altri motivi sono dichiarati inammissibili per difetto di autosufficienza, non avendo la ricorrente trascritto integralmente le relate contestate né indicato il luogo processuale in cui rinvenirle, e per novità della questione sulla notificazione PEC. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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