Deposito telematico dell’appello a indirizzo PEC errato e inammissibilità del gravame (Cass. pen. Sez. V n. 35422 del 29.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni depositate con modalità telematica, è inammissibile il gravame inoltrato a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello individuato nel decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui all’art. 87-bis, comma 1, d.lgs. n. 150/2022. La causa di inammissibilità non opera se l’atto, entro il termine previsto per il deposito, sia stato materialmente acquisito dalla cancelleria del giudice competente a decidere. Il mero re-inoltro all’indirizzo corretto, intervenuto dopo la scadenza del termine, non sana il vizio originario, perché non vale a trasferire all’ufficio competente un atto irritualmente proposto.

Il Fatto

La Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, l’appello proposto avverso il decreto con cui il Tribunale di Bologna, Sezione Misure di Prevenzione, aveva applicato la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di tre anni.

Il difensore aveva inoltrato l’impugnazione via PEC a due indirizzi che, secondo il decreto DGSIA, erano deputati al deposito degli atti in Corte di appello in materia di misure di prevenzione. Dopo un rilievo dell’operatore di cancelleria, l’atto era stato re-inviato, a distanza di settimane, all’indirizzo indicato come corretto. La Corte territoriale ha ritenuto la trasmissione originaria non valida e ha considerato tardivo il gravame.

La Motivazione della Corte

La Cassazione muove dalla ricostruzione del quadro normativo. L’art. 582 cod. proc. pen. impone che l’atto di impugnazione sia presentato mediante deposito nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento. L’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. annovera tra le cause di inammissibilità l’inosservanza delle disposizioni sugli atti di impugnazione. L’art. 87-bis del d.lgs. n. 150/2022 consente il deposito tramite PEC all’indirizzo dell’ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento, come modalità alternativa al deposito cartaceo.

Il comma 7 della stessa disposizione stabilisce che l’impugnazione è inammissibile quando l’atto è trasmesso a un indirizzo PEC non riferibile, secondo il provvedimento DGSIA, all’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato o a quello competente a decidere. Il comma 8 demanda al giudice la declaratoria anche d’ufficio.

Applicando tali regole, la Corte rileva che l’appello avrebbe dovuto essere inoltrato all’indirizzo dedicato alla ricezione delle impugnazioni presso il Tribunale di Bologna, autore del provvedimento. L’atto era invece giunto a caselle riferibili alla Corte di appello. Il deposito del 25.11.2024 era dunque irrituale, mentre il termine per impugnare scadeva il 26.11.2024. Il re-inoltro del 17.12.2024 non costituisce una nuova impugnazione, ma una semplice ripetizione tardiva del primo invio.

La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui è inammissibile il gravame depositato telematicamente presso un indirizzo diverso da quello indicato nel decreto DGSIA (Sez. IV n. 48804 del 14.11.2023; Sez. II n. 11795 del 21.02.2024; Sez. I n. 47557 del 29.11.2024), salvo che l’atto sia stato materialmente acquisito dalla cancelleria competente entro il termine (Sez. VI n. 19415 del 17.04.2025; Sez. VI n. 4633 del 09.11.2023). Nel caso concreto l’atto è pervenuto all’ufficio competente solo dopo la scadenza.

Alla declaratoria segue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, in ragione dei profili di colpa emergenti dal ricorso, secondo il parametro fissato dalla Corte costituzionale n. 186 del 2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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