La fuga in auto con manovre pericolose integra la resistenza a pubblico ufficiale (Cass. pen. Sez. VI n. 11356 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale la condotta di chi, alla guida di un’autovettura, non si limiti a una fuga meramente passiva ma ponga in essere manovre di guida obiettivamente pericolose, quali l’attraversamento di incroci con semaforo rosso o la guida contromano, idonee a ostacolare concretamente l’attività di polizia in corso e a porre in pericolo l’incolumità degli agenti inseguitori o degli altri utenti della strada. La valutazione della pericolosità della condotta non può prescindere dal contesto dell’inseguimento in corso, dovendo l’attività di polizia rispettare il principio di proporzionalità. Il ricorso per cassazione del Procuratore generale avverso le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all’art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen., rese in esito a giudizio abbreviato, è proponibile per tutti i motivi deducibili ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., a seguito della modifica dell’art. 593, comma 2, cod. proc. pen. operata dalla legge n. 114 del 2024.
Il Fatto
Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia impugnava la sentenza del Tribunale di Venezia che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva assolto l’imputato dal reato di cui all’art. 337 cod. pen. L’imputato, alla guida di un’autovettura, non si era fermato all’alt intimatogli dagli agenti di Polizia locale e si era dato alla fuga, ponendo in essere svariate violazioni al Codice della strada, tra cui l’attraversamento di un incrocio con semaforo rosso e la guida contromano. Il giudice di merito aveva escluso la configurabilità del reato ritenendo il pericolo connotato da mera astrattezza, essendosi i fatti svolti in orario notturno senza il coinvolgimento di altri veicoli o pedoni.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione penale ha preliminarmente affrontato la questione dell’ammissibilità del ricorso, rilevando che la sentenza di proscioglimento emessa in esito a giudizio abbreviato non è appellabile dal pubblico ministero a seguito della riforma dell’art. 593, comma 2, cod. proc. pen. ad opera dell’art. 2, comma 1, lett. p), della legge n. 114 del 2024. La nuova disposizione, di carattere generale, ha reso inappellabile il pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all’art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen., con la conseguenza che il ricorso per cassazione del Procuratore generale è proponibile per tutti i motivi deducibili in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen.
Sul merito, la Corte ha richiamato il consolidato principio per cui nel reato di resistenza a pubblico ufficiale la violenza consiste in un comportamento idoneo a opporsi in maniera concreta ed efficace all’atto che il pubblico ufficiale sta legittimamente compiendo. Deve rispondere di tale reato il soggetto che, alla guida di un’autovettura, anziché fermarsi all’alt, si dia alla fuga ad alta velocità e ponga in essere manovre di guida tali da creare una situazione di generale pericolo. Non è necessario che le manovre si risolvano nella creazione di un pericolo per la pubblica incolumità, essendo sufficiente che la condotta, non limitata alla mera fuga, ostacoli concretamente l’esercizio della funzione pubblica e induca negli inseguitori una percezione di pericolo per la propria incolumità.
La Corte ha quindi censurato la sentenza impugnata per non aver valutato la pericolosità delle specifiche manovre poste in essere dall’imputato, quali il passaggio con semaforo rosso e la guida contromano. Tali condotte, valutate nel contesto dell’inseguimento in corso, non costituiscono un dato neutro ma devono essere considerate con riferimento all’efficacia dell’attività di polizia, governata dal principio di proporzionalità. La Corte ha inoltre valorizzato il contenuto dell’annotazione di polizia giudiziaria, utilizzabile in ragione del rito abbreviato, dalla quale emergeva che gli agenti avevano posto fine all’inseguimento limitandosi a un controllo a distanza, a conferma dell’idoneità della condotta a condizionarne l’operato. La sentenza impugnata è stata pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Venezia.
Nota della Redazione
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