Deposito telematico con invio multiplo e tempestività della domanda riconvenzionale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 277 del 07.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di deposito telematico degli atti processuali, il deposito si perfeziona nel momento in cui il gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia genera la ricevuta di avvenuta consegna, ai sensi dell’art. 16 bis, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012, applicabile ratione temporis. Qualora l’atto sia trasmesso mediante più messaggi di posta elettronica certificata per eccedenza della dimensione massima stabilita, gli invii devono essere coevi, cioè strettamente consecutivi, ed eseguiti entro la fine del giorno di scadenza. In caso di invio multiplo, è tempestivo il deposito dell’atto inserito in una delle buste per le quali la ricevuta sia stata generata entro la fine del giorno di scadenza; può essere considerata tardiva e inammissibile soltanto la documentazione contenuta nelle ulteriori buste con ricevuta generata oltre il termine.

Il Fatto

Una società proponeva domanda riconvenzionale nel giudizio promosso per l’impugnazione di un licenziamento disciplinare intimato a un dipendente. La costituzione era stata trasmessa mediante un cd. atto multiplo, composto da quattro buste telematiche interdipendenti. Secondo il ricorrente, il sistema informatico aveva rilasciato solo tre ricevute di consegna rispetto alle quattro buste, e la prima busta, contenente la memoria di costituzione con la domanda riconvenzionale, era stata acquisita al fascicolo telematico solo il giorno successivo alla scadenza del termine.

Il giudice di primo grado e, in sede di reclamo, la Corte d’appello avevano ritenuto tempestiva la domanda riconvenzionale. Il dipendente ricorreva per cassazione deducendo la decadenza per tardività del deposito, oltre a censure sul merito degli addebiti disciplinari e sulla tempestività della contestazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal principio consolidato secondo cui il deposito telematico si perfeziona al momento della generazione della ricevuta di avvenuta consegna, come disposto dall’art. 16 bis, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012, applicabile ratione temporis. Richiama sul punto le Sezioni Unite n. 32091 del 2023, che hanno superato la previsione dell’art. 13, comma 3, del d.m. n. 44 del 2011, secondo cui la ricevuta rilasciata dopo le ore 14 comportava il deposito nel giorno feriale successivo.

Quanto alla trasmissione mediante invio multiplo, la Corte ribadisce che, in caso di messaggio di posta elettronica certificata eccedente la dimensione massima, il deposito può avvenire con più invii, a condizione che siano coevi ed eseguiti entro la fine del giorno di scadenza, intendendosi per coevi gli invii strettamente consecutivi (richiamata Cass. n. 31474 del 2018 e Cass. n. 29294 del 2023).

Il punto centrale è che, nel deposito mediante invio multiplo, deve ritenersi tempestivo il deposito dell’atto qualora esso sia inserito in una delle buste in relazione alle quali sia stata generata la ricevuta entro la fine del giorno di scadenza. Soltanto la documentazione contenuta nelle ulteriori buste, con ricevuta generata oltre il termine, può essere considerata tardiva e inammissibile. Nel caso concreto, la comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale era contenuta in una busta depositata prima delle ore 23 del giorno di scadenza, sicché correttamente i giudici di merito avevano ritenuto tempestivo il deposito e ammissibile la domanda.

La Corte rigetta quindi il primo motivo. Il secondo motivo, relativo alla violazione del principio di immutabilità della contestazione ex art. 7 della legge n. 300 del 1970, è dichiarato inammissibile e infondato: l’interpretazione dell’atto di contestazione è riservata al giudice del merito, censurabile solo per violazione dei canoni di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ. Il terzo motivo, sulla tempestività della contestazione disciplinare, è del pari inammissibile, poiché la valutazione delle circostanze rilevanti costituisce indagine di fatto insindacabile in sede di legittimità. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e al contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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