Retribuzione di risultato degli specialisti ambulatoriali subordinata alla verifica degli obiettivi (Cass. civ. Sez. V n. 12197 del 08.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La retribuzione di risultato degli specialisti ambulatoriali prevista dall’art. 39 dell’ACN per la specialistica ambulatoriale non è componente retributiva riconosciuta dall’accordo nazionale in via automatica, ma voce che trae titolo da una espressa volontà negoziale e presuppone una sequenza procedimentale indefettibile. Occorre, in particolare, la formale individuazione del fondo programmi e progetti, la fissazione concordata degli obiettivi e degli indicatori con le organizzazioni sindacali e la successiva verifica periodica dei risultati raggiunti da parte dell’Azienda. In difetto di tali adempimenti, l’emolumento non può essere erogato e non è configurabile alcun potere unilaterale dell’Azienda sanitaria di rideterminare il compenso. La verifica del raggiungimento degli obiettivi non può essere sostituita da un atto aziendale interno né surrogata dal giudice.
Il Fatto
I ricorrenti, tutti medici specialisti ambulatoriali titolari di contratti individuali con l’ASL e disciplinati dall’ACN per la specialistica ambulatoriale, hanno adito il Tribunale per far accertare il diritto alla retribuzione di risultato per il biennio 2015/2016, prevista dall’art. 39 dell’ACN, previo accertamento del raggiungimento degli obiettivi prefissati per tali anni, con condanna dell’Azienda al pagamento.
Il Tribunale ha accolto parzialmente il ricorso, riconoscendo la retribuzione per il solo anno 2015. La Corte d’appello di Napoli, in accoglimento del gravame dell’ASL e in reiezione delle domande, ha invece escluso il diritto per entrambe le annualità, rilevando che mancava qualsiasi atto aziendale di costituzione e determinazione quantitativa delle risorse assegnate al Fondo premialità e che non era stato sottoscritto alcun accordo con le organizzazioni sindacali ai sensi dell’art. 39 ACN. Da qui il ricorso per cassazione dei medici, affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce innanzitutto il quadro normativo. Il rapporto specialistico ambulatoriale è previsto dall’art. 8 del d.lgs. n. 502/1992 ed è regolato dagli ACN e dagli accordi integrativi regionali e aziendali. Il compenso è disciplinato dall’art. 41 ACN, che distingue la quota oraria dalla quota variabile, destinata al raggiungimento di standard organizzativi, di processo e di livello erogativo. L’accordo nazionale assegna rilievo centrale alla fonte collettiva nel definire struttura e componenti del compenso.
Il passaggio decisivo è la distinzione tra due istituti. Il raggiungimento degli obiettivi ai fini della quota variabile di cui all’art. 41 ACN appartiene al trattamento economico di base. Cosa diversa è la retribuzione di risultato di cui all’art. 39 ACN, che riguarda l’attività svolta nell’ambito di progetti e programmi finalizzati, individuali o in forma aggregata, e presuppone una previa individuazione formale del fondo programmi e progetti e una positiva verifica dei risultati attraverso la valutazione demandata alle parti sociali.
La Corte legge l’art. 39 ACN come norma che impone, da un lato, che siano fissati in accordo con le organizzazioni sindacali gli obiettivi annuali riferiti alle singole branche della specialistica ambulatoriale e, dall’altro, che con la medesima modalità siano individuati gli indicatori di valutazione. A tale definizione fa seguito la determinazione quantitativa delle risorse assegnate al Fondo premialità. Gli obiettivi devono quindi essere previamente fissati e il loro raggiungimento deve formare oggetto di verifiche periodiche concordate con i sindacati.
Nel caso esaminato, la Corte di merito ha accertato che non vi era stato alcun atto aziendale di costituzione e determinazione quantitativa delle risorse del Fondo premialità per il 2015, perché a monte mancava sia la valutazione degli obiettivi sia la quantificazione e ripartizione dell’indennità. La procedura dell’art. 39 ACN non era stata rispettata. La Corte ribadisce inoltre che, in assenza dei necessari passaggi normativamente previsti, va escluso il potere unilaterale di rideterminazione del compenso, secondo il principio già affermato con riguardo al trattamento retributivo del pubblico impiego contrattualizzato.
Sul piano processuale, il primo motivo è infondato perché non ravvisa contraddittorietà motivazionale rilevante ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. Il secondo è inammissibile, limitandosi a opporre una diversa lettura della delibera aziendale senza denunciare la violazione dei canoni interpretativi e non integrando gli estremi dell’art. 115 cod. proc. civ. Il terzo e il quarto motivo sono infondati. Il ricorso è dunque rigettato, con compensazione delle spese processuali.
Nota della Redazione
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