Detenzione domiciliare preclusa per reati ostativi a prescindere dalla pericolosità (Cass. pen. Sez. I n. 12388 del 31.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen., nel disciplinare le preclusioni relative alla detenzione domiciliare c.d. generica, rinvia unicamente al catalogo dei reati menzionato nell’art. 4-bis Ord. pen. e non al contenuto di tale disposizione. È pertanto di ostacolo all’applicazione della misura la condanna irrevocabile per uno dei delitti appartenenti al catalogo, a nulla rilevando l’avvenuta collaborazione con la giustizia o l’insussistenza di collegamenti del condannato con la criminalità organizzata. Il parallelo con l’affidamento in prova al servizio sociale non è conducente: tra le misure non è costruibile una graduatoria di severità, poiché esse hanno presupposti di accesso diversi e non comparabili.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza dichiarava inammissibile l’istanza di detenzione domiciliare avanzata da un detenuto in espiazione di pena per rapina aggravata, reato ostativo ai sensi degli artt. 4-bis e 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen., oltre che per lesione personale. Con la stessa ordinanza il Tribunale rigettava le ulteriori istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di semilibertà, richiamando la persistente pericolosità sociale del condannato, correlata alle irrisolte problematiche tossicomaniche.
Il condannato ricorre per cassazione deducendo la violazione degli artt. 4-bis, 47, 47-ter e 48 Ord. pen. e il vizio di motivazione. Sostiene di avere già espiato la quota di pena riferibile al reato di lesione personale e che la preclusione di cui all’art. 47-ter, comma 1-bis non sarebbe assoluta, risultando vinta dalla conclamata assenza di collegamenti con la criminalità organizzata.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso infondato in ogni sua prospettazione. È anzitutto irrilevante l’intervenuta espiazione della quota di pena riferibile al reato di lesione personale, poiché l’ostatività si correla al reato di rapina aggravata ai sensi dell’art. 628, terzo comma, cod. pen., che rientra nel catalogo dell’art. 4-bis Ord. pen.
Sul merito, i giudici richiamano l’indirizzo consolidato secondo cui l’art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen. rinvia unicamente al catalogo dei reati e non al contenuto della disposizione. È di ostacolo all’applicazione della misura la condanna irrevocabile per uno dei delitti elencati, a nulla rilevando la collaborazione con la giustizia o l’insussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata. A tale interpretazione la Corte non ritiene di doversi discostare neppure dopo l’entrata in vigore del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv. dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199: le ulteriori disposizioni che, in relazione a specifici benefici, escludono i condannati per i reati contemplati non avrebbero ragion d’essere se fossero riferite alle condizioni già poste dall’art. 4-bis, anziché al mero elenco dei reati.
Quanto al parallelo tra detenzione domiciliare e affidamento in prova, la Corte richiama la sentenza n. 50 del 2020 della Corte costituzionale. Tra le misure non è costruibile una graduatoria di severità, poiché esse hanno presupposti di accesso diversi e non comparabili. Non è presunta in assoluto la pericolosità del soggetto, ma l’inefficacia rieducativa e preventiva della detenzione domiciliare generica.
Le censure sul diniego delle misure alternative non precluse sono infondate: l’ordinanza, pur concisa, si colloca nella discrezionalità del giudice di sorveglianza, esercitata nei limiti logico-giuridici di legge. Adeguato rilievo assume l’indisponibilità ad affrontare la radicata tossicomania. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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