Mancata comparizione senza citazione regolare non vale remissione tacita (Cass. pen. Sez. 5 n. 10032 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ipotesi di remissione tacita di querela di cui all’art. 152, comma 3, cod. pen. ricorre quando il comportamento della persona offesa risulti incompatibile con la volontà di persistere nella querela. La mancata comparizione all’udienza dibattimentale del querelante, previamente ed espressamente avvertito che l’assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere, integra remissione tacita solo se l’assenza sia ingiustificata e costituisca espressione di una scelta consapevole. Il giudice, anche dopo l’introduzione dell’art. 142, comma 3, lett. d-bis), disp. att. cod. proc. pen. ad opera dell’art. 41 d.lgs. n. 150/2022, conserva il potere-dovere di verificare l’effettiva volontà del querelante di rimettere la querela e di escludere ogni forma di indebito condizionamento, in analogia con l’art. 500, comma 4, cod. proc. pen. La declaratoria di improcedibilità è illegittima quando la mancata partecipazione all’udienza della persona offesa sia dovuta a un errore materiale nella notifica della citazione.
Il Fatto
Il Tribunale di Avellino dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati per sopravvenuta remissione di querela, ritenendo integrata l’ipotesi di remissione tacita di cui all’art. 152, comma 3, cod. pen. in ragione della mancata comparizione della persona offesa, citata come testimone, senza giustificato motivo.
Il Procuratore della Repubblica proponeva ricorso per cassazione, deducendo che erroneamente il Tribunale aveva applicato la disciplina della remissione tacita: la mancata comparizione della persona offesa era infatti dipesa da un errore materiale, avendo la stessa ricevuto la citazione destinata a persona offesa in un diverso procedimento penale. Il Sostituto Procuratore generale concludeva chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha preliminarmente ricordato che la remissione tacita di querela, disciplinata dall’art. 152, comma 3, cod. pen. come modificato dal d.lgs. n. 150/2022, ricorre quando il comportamento della persona offesa risulti incompatibile con la volontà di persistere nella querela. L’art. 41, comma 1, lett. t), n. 1), d.lgs. n. 150/2022 ha introdotto la lettera d-bis) del comma 3 dell’art. 142 disp. att. cod. proc. pen., in forza della quale l’atto di citazione contiene l’avvertimento che la mancata comparizione, senza giustificato motivo, del querelante citato come testimone integra remissione tacita.
I giudici di legittimità hanno tuttavia precisato che, anche dopo l’entrata in vigore della nuova disposizione, il giudice non è esonerato dal compito di verificare l’effettiva volontà del querelante di rimettere la querela quando sussistano elementi idonei a far dubitare della sussistenza di tale volontà. In tal senso depongono i precedenti citati in motivazione: le Sezioni Unite n. 31668 del 2016, che richiedono l’avvertimento espresso della persona offesa; la Sez. 4, n. 5801 del 2021, che impone al giudice di dar conto motivazionalmente dell’incompatibilità degli atti compiuti dal querelante; le Sez. 5, n. 43636 del 2023 e Sez. 2, n. 33648 del 2023, che riconoscono il potere-dovere del giudice di accertare che l’assenza sia ingiustificata e di escludere ogni forma di indebito condizionamento.
Nel caso di specie, dalla lettura degli atti è emerso che la persona offesa non era stata regolarmente citata per l’udienza relativa al procedimento che la interessava: per un errore materiale vi era stato lo scambio del contenuto di due atti giudiziari, con la conseguenza che la persona offesa aveva ricevuto la citazione relativa a un diverso procedimento penale. La mancata partecipazione all’udienza non era pertanto espressione di una scelta consapevole e non sussistevano i presupposti per ritenere integrata la remissione tacita di querela.
La Corte ha infine chiarito che, alla stregua del nuovo disposto dell’art. 593, comma 2, cod. proc. pen. nel testo modificato dall’art. 2, comma 1, lett. p), legge n. 114/2024, il ricorso per cassazione è l’unico rimedio esperibile dal pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per i reati di cui all’art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen.: il rinvio va pertanto disposto non al giudice competente per l’appello, come previsto dall’art. 569, comma 4, cod. proc. pen., ma al giudice che ha emesso la sentenza impugnata.
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Nota della Redazione
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