Revoca sospensione condizionale preclusa se la nuova pena è sospesa (Cass. pen. Sez. I n. 12387 del 31.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revoca di diritto della sospensione condizionale della pena, prevista dall’art. 168, primo comma, cod. pen. per effetto di un reato commesso nel termine di cui all’art. 163 cod. pen., è preclusa quando il giudice ritenga di dover ancora sospendere l’esecuzione della pena inflitta per il reato sopraggiunto. L’ultimo comma dell’art. 164 cod. pen. consente la concessione di una seconda sospensione condizionale e la ratio di tale previsione impedisce di elevare la nuova sospensione a fattore risolutivo del primo beneficio. Il successivo reato, pur commesso durante la probation, non assume rilievo quale causa di revoca ove intervenga una rinnovata prognosi favorevole sul futuro comportamento del condannato. La revoca resta possibile solo se anche la seconda sospensione sia revocata per effetto di ulteriore condanna.
Il Fatto
Il giudice dell’esecuzione aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso al condannato con decreto penale emesso nel 2012 ed esecutivo dal 31 ottobre 2012, rilevando che nel termine dell’art. 163, primo comma, cod. pen. il medesimo aveva commesso altro delitto, accertato con sentenza di condanna divenuta irrevocabile.
Il condannato ricorre per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il delitto oggetto della condanna sopraggiunta era stato posto in continuazione esterna con reati ulteriori ad opera di una successiva sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., divenuta a sua volta irrevocabile, e la pena unificata era stata condizionalmente sospesa. Tale sopravvenienza, secondo il ricorrente, impedirebbe la revoca del beneficio originario.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’art. 168, primo comma, cod. pen., che impone la revoca di diritto della sospensione condizionale al sopravvenire delle condizioni ivi previste, facendo salvo quanto disposto dall’art. 164 cod. pen.. Quest’ultima disposizione, all’ultimo comma, ammette che la sospensione sia concessa una seconda volta quando le pene oggetto dei due titoli, separatamente inflitte e poi cumulate, non superino il limite dell’art. 163 cod. pen.
Da tale coordinamento normativo deriva che il successivo reato, pur commesso nel corso della probation, non assume rilievo quale causa di revoca del primo beneficio ove il giudice ritenga di dover ancora sospendere l’esecuzione della relativa pena. La Corte richiama sul punto un indirizzo consolidato: Sez. I n. 15535 del 2019, Sez. I n. 21300 del 2017 e Sez. I n. 34934 del 2012.
La ratio della previsione è chiara. La concessione della seconda sospensione condizionale è frutto di rinnovata prognosi favorevole sul futuro comportamento dell’interessato. Sarebbe contraddittorio ammettere la possibilità di un simile pronostico e, al tempo stesso, elevare la nuova sospensione a fattore risolutivo del primo beneficio, sul presupposto che il condannato non meritasse la fiducia in origine accordatagli.
Nel caso concreto, la condanna su cui il giudice dell’esecuzione aveva fondato la revoca riguarda un reato sopraggiunto la cui pena — sia pure per effetto del riconoscimento di una successiva continuazione esterna con reati ulteriori — è stata di nuovo condizionalmente sospesa. In un caso del genere la revoca è preclusa. Ne segue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, da comunicare al pubblico ministero competente per l’esecuzione.
Nota della Redazione
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